Rinvio dell’entrata in vigore del D.M. 01/09/2021

Share Button

Il Ministero dell’Interno, con lettera prot. 12892 del 19/09/2022, comunica che è stato firmato il decreto che rinvia di un anno l’entrata in vigore del c.d. Decreto controlli. Il rinvio era inevitabile visto che non si sono ancora svolte sessioni di esame per addetti al controllo.

Siglato l’aggiornamento del protocollo d’intesa tra le parti sociali per il contrasto del Coronavirus SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro privati

Share Button

Come previsto, in data 30 giugno si sono riunite le parti sociali per aggiornare il protocollo d’intesa per il contenimento della diffusione del virus SARS-SoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Di seguito le novità rispetto all’edizione del 6 aprile 2021:

  1. In premessa viene richiamata la Circolare 1/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione che recepisce la cessazione dell’obbligo di mascherine nei locali chiusi e rimanda ai datori di lavoro la decisione se mantenerne o meno l’obbligo in considerazione dei rischi specifici. Questo richiamo, insieme al punto specifico sulle mascherine, sembra richiamare un obbligo variabile a seconda delle condizioni di lavoro;
  2. Il singolo datore di lavoro aggiorna il protocollo definendo eventuali misure più restrittive, rispetto al minimo indicato nel documento, previa consultazione delle rappresentanze sindacali;
  3. Spariscono i divieti connessi ai contatti stretti con soggetti positivi;
  4. La misura della temperatura all’ingresso rimane una possibilità a scelta del datore di lavoro. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C, il lavoratore non potrà accedere ma dovranno immediatamente indossare le maschere FFP2 e chiamare il proprio medico;
  5. Vengono recepite le indicazioni di gestione dei casi di positività ovvero 10 giorni di isolamento o 7 giorni in caso di dose booster e tampone negativo alla fine;
  6. Spariscono le procedure per gli esterni quali i servizi igienici dedicati, l’obbligo di rimanere sui mezzi per i corrieri, orari e percorsi specifici ecc. Rimane solo un generale obbligo di informazione agli appaltatori e verifica del rispetto delle disposizioni;
  7. Permane l’obbligo di pulizia giornaliera e sanificazione periodica e, in caso di positività, straordinaria;
  8. Garantire il costante ricambio d’aria negli ambienti di lavoro;
  9. Mascherine: sparisce l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi ma diventa obbligatorio, per il datore di lavoro, assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 per permetterne a tutti i lavoratori l’utilizzo. L’obbligo di indossarle può essere determinato dal datore di lavoro su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP per specifiche mansioni e contesti lavorativi (lavori in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove no n sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro);
  10. L’accesso a spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) rimane contingentato e deve prevedere un a ventilazione continua e un tempo di permanenza ridotto;
  11. Continua a essere favorito l’ingresso a orari e accessi separati;
  12. Lavoro agile: rimane uno strumento utile per contrastare la diffusione del virus;
  13. Lavoratori fragili: il datore di lavoro, sentito il medico competente, definisce specifiche misure per i lavoratori fragili;
  14. Permane l’obbligo di attivare e mantenere il comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo.

Il documento può essere scaricato in allegato alla news su AimSafe:

https://www.aimsafe.it/static/news.php?pk_news=889&fbclid=IwAR3N-tmplC69qNQmg4oqPBfp0sGWIYngkXE6W5-dfIWzB14eUbNlmSWJM50

Ora la videoconferenza è formalmente riconosciuta come assimilata alla formazione in presenza

Share Button

Ora la videoconferenza è formalmente riconosciuta come assimilata alla formazione in presenza

La Legge introduce questo articolo:
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Ne consegue che, a far data da oggi e fino ad eventuali provvedimenti contrari, la formazione in videoconferenza sincrona, quindi non in visione registrata, sarà considerata a tutti gli effetti formazione in presenza, quindi applicabile a qualsiasi tipologia di corso, eccetto i moduli pratici, e, per i corsi che non richiedono accreditamento e regole specifiche regionali, svolta da qualsiasi soggetto.

Pubblicata la nuova ISO 11228-1

Share Button

La norma sostituisce la precedente versione che abbiamo conosciuto in quanto richiamata al fondo dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicato come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Nello specifico, la parte 1 si riferisce alle attività di sollevamento di carichi e di sollevamento e trasporto. Non tratta, invece, attività di traino e spinta, alle quali è dedicata la UNI ISO 11228-2, e le attività di sovraccarico degli arti superiori per i quali si applica la UNI ISO 11228-3.

Vediamo insieme le principali modifiche.

Scopo e campo di applicazione

Come per la versione precedente, la norma ha lo scopo di fornire dei limiti raccomandati a fronte dei quali poter definire accettabile o mano una determinata situazione di lavoro connessa al rischio di sovraccarico.

La norma risulta applicabile per sollevamento e sollevamento e trasporto di oggetti di peso uguale o superiore a 3 kg e con una velocità di spostamento compresa tra 0,5 e 1 metro al secondo su un percorso orizzontale. Non è applicabile a bambini o animali, per i quali si rimanda alla ISO/TR 12296. Non si può applicare in caso di utilizzo di sistemi di ausilio come gli esoscheletri.

Processo a step

Come per la precedente versione, anche in questa viene proposto un modello a step. Ogni step prevede una verifica. Se la verifica è positiva si passa allo step successivo, altrimenti si deve procedere alla riprogettazione del compito o della mansione.

Step 1: verifica che il peso sollevato sia inferiore ai pesi di riferimento (25/20 kg per i maschi, 20/15 kg per le femmine);

Step 2: valutazione rapida (come previsto nella ISO TR 1229) dalla quale potrebbe emergere un rischio accettabile o critico o dubbio. Nei primi due casi, la valutazione termina, nel terzo caso si procede con lo step successivo.

Step 3: verifica del peso di riferimento tenendo conto dell’ergonomia dei compiti e dell’organizzazione del lavoro.

Step 4: si applica in caso di trasporto per distanze superiori a 1 metro e prevede la verifica del peso cumulativo nel turno di lavoro (6 ton).

Step 5: verifica del peso trasportato cumulativo tenendo conto della distanza, altezza delle mani e altri fattori.

Step 1: verifica dei pesi limiti

Oltre alla tabella, già presente nella ISO 11228-1 precedente e riportante i pesi limite di riferimento in base a sesso, età e percentuale di popolazione protetta, all’interno dell’Annex B troviamo una tabella che suggerisce i pesi di riferimento da utilizzare che sono quelli già comunemente impiegati e richiamati all’interno della ISO TR 12295: 20 kg per le donne adulte, 15 kg per le donne giovani e anziane, 25 kg per i maschi adulti e 20 kg per i maschi giovani e anziani.

Step 2: valutazione rapida

In realtà non si tratta di una novità in quanto era già prevista all’interno della ISO TR 12295. In questa norma viene sostanzialmente ribadita.

Sono definite tre tipologie di condizioni:

  1. condizioni di accettabilità: qualora siano tutte verificate, fatto salvo il risultato delle altre condizioni, la condizione risulterebbe a rischio accettabile senza dover procedere alla valutazione di dettaglio;
  2. condizioni critiche: la presenza di anche solo 1 di queste condizioni, determina un rischio non accettabile e, quindi, si deve procedere alla sua rimozione, prima di poter eventualmente andare avanti con la valutazione. Rappresentano, sostanzialmente, quelle situazioni che determinerebbero, nella valutazione di dettaglio, sicuramente un rischio non accettabile. Attraverso questo passaggio, si riduce l’impegno di calcolo;
  3. fattori addizionali: ipotizzando che siano rispettate tutte le condizioni di accettabilità e che non siano presenti le condizioni di criticità, la presenza di anche solo una condizione addizionale determina la non applicazione della valutazione rapida ma si deve procedere con la valutazione di dettaglio.

Step 3: determinazione dei limiti

La norma riprende i metodi di valutazione riportati già nella ISO TR 12295 e derivanti dal Niosh Applicationa manual revide edition 1993 di Tom Waters, il famoso metodo Niosh.

Il metodo NIOSH prevede due modalità:

  1. compito singolo: un solo compito di sollevamento svolto in determinate condizioni (distanza dell’oggetto dalle mani, altezza dell’oggetto, distanza di spostamento verticale, angoli di torsione, frequenza, durata del compito, tipologia di presa ecc.) e per certi periodi e frequenze. Attraverso delle formule, si ottiene un peso di riferimento da confrontare con il peso effettivamente sollevato. Il peso di partenza è quello di cui allo step 1 che viene di volta in volta ridotto proporzionalmente alla disergonomia dei diversi parametri. Peggiore è la geometria del compito, più basso sarà il peso finale. Il peso sollevato dovrà essere confrontato con un rapporto con il peso di riferimento calcolato. Il valore determina l’indice di sollevamento (LI);

ATTENZIONE: a differenza della precedente norma, la nuova ISO 11228-1 mi riporta una tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati:

LI < 1 rischio molto basso, nessun intervento richiesto

1<LI<1,5 rischio basso

1,5<LI<2 rischio moderato

2<LI<3 rischio alto

LI>3 rischio molto alto

  1. compito composito: all’interno della revised edition del 1993, Tom Waters introduce una formula per calcolare l’indice di sollevamento composito quando, nell’arco della giornata, vengono svolti da una persone più compiti diversi di sollevamento. Questa formula, però, ha un difetto intrinseco, se i compiti da analizzare sono molti, la differenza di frequenza e durata tra uno e l’altro potrebbe essere tale da annullare alcuni componenti nel calcolo, falsando il risultato. Pertanto, all’interno della ISO 11228-1 viene indicato che questo metodo va usato solo per un numero di subcompiti uguale o inferiore a 10;
  2. compito variabile: questo metodo permette di calcolare un indice di rischio complessivo quando i compiti da analizzare sono superiori a 10. Il metodo, in realtà, raggruppa i sottocompiti fino a ottenere 6 compiti e applicare la stessa formula del Composito;
  3. compiti sequenziali: se i compiti di sollevamento diversi non sono tra loro svolti nell’arco della giornata in maniera miscelata ma sono svolti in specifiche fasce orarie, allora è possibile usare questa formula per calcolare l’indice complessivo. Il sequenziale permette di intercettare compiti singoli, composti e variabili da organizzare nell’arco della giornata.

Step 4: pesi raccomandati cumulativi per giornata

Fatti salvi i limiti di 25 kg per singolo sollevamento e i 15 sollevamenti al minuto, che non possono essere superati, lo step permette di verificare che il peso, complessivamente sollevato e trasportato nell’arco della giornata non ecceda certi limiti. Il peso cumulativo giornaliero è fissato in 6.000 kg contro i 10.000 kg previsti nell’edizione precedente, sebbene in condizioni ideali.

Step 5: pesi raccomandati cumulativi in base al tempo

Viene introdotta una tabella che permette di verificare che i pesi sollevati e trasporti cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori:

Minuto: massimo 75 kg

1 ora: massimo 2500 kg

2 ore: massimo 3400 kg

3 ore: massimo 4200 kg

4 ore: massimo 5000 kg

5 ore: massimo 5600 kg

6+ ore: massimo 6000 kg

Questi valori vanno ridotti quando ci si trovi in condizioni non ideali rispetto a quanto previsto al punto H.1

Nuovo Decreto Covid: le novità

Share Button

Articolo 3 – Protocolli per le attività aperte al pubblico

Il Ministero della Salute potrà, fino al 31/12/2022, adottare e aggiornare i protocolli per le attività economiche, produttive e sociali. Si tratta delle linee guida per ristoranti, alberghi ecc. destinate alla tutela degli utenti.

Articolo 4 – Quarantena e isolamento

Dal 01/04/2022: isolamento per i positivi al Covid-19 fino a negativizzazione. Per i contatti stretti, niente più quarantena ma obbligo di utilizzo delle FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno dall’ultimo contatto con il positivo. In caso di sintomi, procedere al tampone.

Articolo 5 – Mascherine

Fino al 30/04/2022: FFP2 obbligatorie su mezzi di trasporto, funivie, spettacoli. Negli altri locali, obbligo di mascherina chirurgica.

Articolo 6 – Green pass base

Esteso fino al 31/12/2022 l’obbligo di green pass, per le persone ospitate, per poter uscire dalla struttura sanitaria.

Fino al 30/04/2022 obbligo di green pass base solo più per: mense, ristoranti, concorsi, corsi di formazione, colloqui con i detenuti, spettacoli all’aperto, trasporti interregionali.

Fino al 30/04/2022 obbligo di green pass per lavoratori pubblici, privati e magistrati. Anche per gli over50 obbligo di green pass semplice, fatto salvo l’obbligo in capo esclusivamente al lavoratore di vaccinarsi.

Articolo 7 – Green pass rafforzato

Fino al 30/04/2022 obbligo di green pass rafforzato per: piscine e palestre al chiuso, convegni e congressi, centri culturali, feste, sale gioco, sale da ballo e discoteche, spettacoli al chiuso.

Fino al 31/12/2022 obbligo di green pass rafforzato per far accedere come visitatori alle RSA e ospedali.

Articolo 8 – Obbligo vaccinale

Fino al 31/12/2022 obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. In caso di guarigione da Covid-19 di operatore non vaccinato, questi può chiedere il reintegro fino a quando non potrà nuovamente vaccinarsi.

Fino al 31/12/2022 obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati nelle RSA, anche esterni.

Fino al 15/06/2022 obbligo vaccinale per personale scolastico, personale della difesa, personale delle carceri, personale delle università. Per le scuole, in caso di inadempienza dell’operatore, scatta questo obbligo per il dirigente: “L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.”

Articolo 9 – Gestione dei positivi nelle scuole

Vengono aggiornate le procedure per l’attivazione o meno della didattica a distanza.

Nuovo Decreto Covid-19

Share Button

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 229/2021 relativo a:
1. impiego dei Green pass potenziato;
2. durata della quarantena.

Green Pass
Dal 10 gennaio si aggiungono, alle attività per le quali è già ora previsto l’obbligo di super green pass (da vaccino o da positività), le seguenti attività:
1. strutture ricettive;
2. sagre, fiere, convegni, congressi;
3. feste collegate alle cerimonie;
4. uso di trasporto pubblico locale;
5. impianti di risalita;
6. servizi di ristorazione anche all’aperto;
7. piscine, sport di squadra e di contatto, centri benessere anche all’aperto;
8. centri culturali, sociali e ricreativi.

Quarantena
La modifica riguarda il successivo punto 1 ma, anche con l’occasione della Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, giova ricordare l’applicazione della quarantena in tutti i casi di contatto stretto ad alto rischio.
1. Soggetti vaccinati o guariti da meno di 120 giorni: niente quarantena per i contatti stretti ma obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto. In caso di sintomi, fare tampone (molecolare o antigenico) da ripetere, se ancora sintomatici, al quinto giorno;
2. Soggetti vaccinati da più di 120 giorni: quarantena di 5 giorni con test molecolare o rapido alla fine;
3. Soggetti non vaccinati o vaccinati con prima dose da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni più tampone molecolare o antigenico alla fine.
4. Soggetti sintomatici: tampone subito e, se ancora sintomatici, dopo 5 giorni;
5. operatori sanitari: tampone ogni giorno fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

Nuova CEI 11-27: quali sono le principali novità

Share Button

Il nostro collega Ing. Andrea Ioppolo ci ha fornito un articolo sulle novità della nuova Norma CEI 11-27 relativa ai lavori elettrici.

Il rischio elettrico è qualcosa a cui la maggior parte delle persone, anche nel loro ruolo di lavoratori, è esposta solo a seguito del venir meno delle barriere di cui sono stati dotati in fase realizzativa gli impianti o le apparecchiature, pertanto solo a seguito di un’errata realizzazione o di incuria nell’uso/manutenzione.
Al contrario, i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici vivono necessariamente una condizione di particolare esposizione al rischio elettrico durante l’attività. Ma oltre a questi, la medesima condizione può essere condivisa da altre categorie di lavoratori, pur non svolgendo un lavoro di “natura elettrica” , a causa di particolari circostanze (ad esempio distanze da parti in tensione non “sufficientement protette”, vedi art.83 del D.Lgs. 81/08)
Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, della norma CEI 11-27 e con il recepimento della norma En 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per ridurre il rischio nei lavori esposti rischio elettrico.
Nell’ottobre di quest’anno (2021) è stato pubblicato un importante aggiornamento della norma CEI 11-27 (giunta così alla sua V edizione), che sebbene non comporti sostanziali novità dal punto di vista tecnico, è invece focalizzata su chiarimenti e modifiche sul piano organizzativo e gestionale dell’attività lavorativa.

Le modifiche principali rispetto alla precedente edizione sono:
a) l’aggiornamento della definizione di RI e chiarimenti del suo ambito di responsabilità: definita esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione del lavoro elettrico. Esplicitata la possibilità di subdelega ad altro personale qualificato (PES) di alcuni compiti del RI.
b) precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure): le PEC non possono svolgere prove e misure, se non sotto la sorveglianza diretta di una PES o PAV
c) precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro e, soprattutto, sulla formazione del personale: qui si concentrano le maggiori novità. Viene esplicitamente contemplata la formazione a distanza per la parte teorica ed inoltre è data una chiara indicazione sulla periodicità quinquennale per gli aggiornamenti.
d) l’inserimento dell’Allegato H: un semplice documento informativo che chiarisce con un semplice, ma efficace, schema la distribuzione delle responsabilità

Ci sarà un webinar gratuito organizzato da AIAS Piemonte e Valle d’Aosta sul tema: https://www.bachecasicurezza.it/courses/course.php?pk_course_edition=11086

Cambia la formazione antincendio in azienda: D.M. 02/09/2021

Share Button

Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il D.M. 02/09/2021 che introduce alcune novità in materia di gestione delle emergenze all’interno delle aziende. Il Decreto, che entrerà in vigore dopo un anno, fa parte del gruppo di decreti che stanno modificando il D.M. 10/03/1998.
Analizziamo insieme le principali novità che riguardano la formazione antincendio e la gestione delle emergenze (piano di emergenza, informazione, prove di evacuazione).

1. Piano di emergenza: l’obbligo di redazione del piano di emergenza e, conseguentemente della prova di evacuazione annuale, viene esteso ai luoghi aperti al pubblico all’interno dei quali possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente. Rimangono le altre condizioni: attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco o attività con più di 10 lavoratori;
2. Spariscono le istruzioni antincendio per le attività per le quali non è previsto il piano di emergenza ma viene previsto che le misure di gestione delle emergenze, in questi casi, vadano incluse nel DVR;
3. Introdotto l’obbligo di aggiornamento della formazione degli incaricati ogni 5 anni;
4. Docenti per i corsi di formazione antincendio: per poter svolgere la docenze in corsi per incaricati antincendio, i docenti devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore e possedere almeno uno di questi requisiti:
a. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti antincendio: se l’esperienza riguarda la sola parte pratica, il docente è qualificato per la pratica, analogamente, per la parte teorica. Se dimostra almeno 90 ore per la teoria e altre 90 ore per la pratica, il docente potrà svolgere entrambe le parti;
b. Aver frequentato corso per docenti tipo A (60 ore) teorico/pratici erogato dai VVF o, se solo docente per la teoria, di tipo B (48 ore) che può essere usufruito mediante partecipazione parziale al corso di tipo A. Se un docente vuole qualificarsi solo per la parte pratica, ,il corso è di tipo C (28 ore) che non può, però, essere ottenuto mediante partecipazione parziale al corso di tipo A;
c. Essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno e aver frequentato il corso per docenti, limitatamente alle sole parti pratiche. Non necessaria la formazione pratica per i docenti della sola parte teorica;
d. Ex Vigili del Fuoco.
5. Per i docenti, sono previsti specifici corsi di aggiornamento della durata di almeno 16 ore, di cui almeno 4 di pratica, nell’arco di 5 anni. I corsi di aggiornamento possono essere in FAD anche asincrona;
6. Il decreto entra in vigore dopo un anno (04/10/2022) e saranno validi i corsi programmati, prima di quella data, anche se realizzati nel rispetto del D.M. 10/03/1998, purché svolti entro 6 mesi (04/04/2023);
7. Il primo aggiornamento degli incaricati deve essere effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento effettuata. Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono passati più di 5 anni dall’ultima formazione, l’aggiornamento va erogato entro 12 mesi;
8. Ammessa la FAD sincrona per la parte teorica;
9. Tra le attività a rischio elevato (ora chiamate di tipo 3) entrano gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti;
10. Corso attività a rischio basso (ora tipo 1): inserita l’esercitazione pratica con l’uso di estintori;
11. Aggiornamenti: 2 ore per il rischio basso (ora tipo 1), 5 ore per il rischio medio (ora tipo 2), 8 ore per il rischio elevato (ora tipo 3);
12. Piccole modifiche alle attività ex allegato X che richiedono l’esame dei Vigili del Fuoco. Vengono inseriti:
a. Campeggi e villaggi turistici con oltre 400 persone;
b. Interporti di superficie superiore a 20,000 mq;
c. Aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime ma solo se superano i 5.000 mq.

Inserita la possibilità di richiedere in anticipo l’eventuale mancanza di green pass

Share Button

A una settimana dall’inizio dei controlli sui certificati verdi per l’accesso ai luoghi di lavoro, è intervenuta un’importante modifica al quadro normativo. Il D.L. 139/2021 ha introdotto questo nuovo articolo:
Art. 9-octies (Modalita’ di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). – 1. In caso di richiesta da parte
del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Il comma 6 degli articoli 9-quinquies (lavoratori del pubblico impiego) e 9-septies (lavoratori del settore privato) prevedono:
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Questa integrazione permette, quindi, a tutti i datori di lavoro, preoccupati dall’eventuale impossibilità di erogare un servizio o un prodotto a seguito di mancanza di una o più persone necessarie per l’attività, di poterlo sapere prima per decidere eventuali sostituzioni.

Pubblicato il D.M. 01/09/2021 sui controlli antincendio nelle aziende.

Share Button

Il decreto sostituisce l’articolo 3 comma 1 lettera e (“garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI”) l’allegato VI (Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) del D.M. 10/03/1998 andando a riformare queste attività.
Scopriamo insieme le principali novità.

1. La principale novità riguarda la figura del tecnico incaricato della manutenzione dei sistemi antincendio; questi, deve essere in possesso di specifica qualifica, in accordo con l’allegato II che riporta indicazioni relative al corso di formazione ed esame volto al conseguimento della qualifica;
2. Si ribadisce, oltre al canonico controllo periodico, la necessità della sorveglianza, definita, così come già capitava nel D.M. 10/03/1998, come: “insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sialno nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni”. Il punto 2 dell’allegato I aggiunge: “mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”;
3. L’applicazione delle norme tecniche per il controllo periodico, rimangono volontarie a meno che non siano direttamente richiamate da norme vigenti;
4. Si conferma l’obbligo di approntare il registro dei controlli dove annotare tutti gli interventi periodici e di manutenzione;
5. Sono esonerati dalla frequenza al corso di qualifica, coloro che svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni;
6. Corsi di formazione: i docenti dei corsi di formazione devono avere almeno un titolo di studio pari al diploma superiore e almeno 3 anni di esperienza sia in formazione che nel settore della manutenzione impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale. Vengono definiti anche durata e argomenti del corso di formazione a seconda della qualifica che si desidera ottenere;
7. Valutazione dei requisiti: la valutazione prevede: analisi del CV, prova scritta (almeno 20 domande chiuse e almeno 6 domande a risposta aperta), prova pratica, prova orale.
Il decreto entrerà in vigore il 25/09/2022.