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Modifiche al D.M. 37/08

In data 13/12/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 192 del 29/09/2022 concernente “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 -quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”

Il decreto inserisce una serie di punti dedicati agli impianti a fibra ottica che vengono ricompresi nella fattispecie degli impianti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b che diventano: “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;”
Viene inserito ex novo l’articolo 5-bis riportante gli obblighi in merito alla tipologia di impianti appena introdotta.

Nuova CEI 11-27: quali sono le principali novità

Il nostro collega Ing. Andrea Ioppolo ci ha fornito un articolo sulle novità della nuova Norma CEI 11-27 relativa ai lavori elettrici.

Il rischio elettrico è qualcosa a cui la maggior parte delle persone, anche nel loro ruolo di lavoratori, è esposta solo a seguito del venir meno delle barriere di cui sono stati dotati in fase realizzativa gli impianti o le apparecchiature, pertanto solo a seguito di un’errata realizzazione o di incuria nell’uso/manutenzione.
Al contrario, i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici vivono necessariamente una condizione di particolare esposizione al rischio elettrico durante l’attività. Ma oltre a questi, la medesima condizione può essere condivisa da altre categorie di lavoratori, pur non svolgendo un lavoro di “natura elettrica” , a causa di particolari circostanze (ad esempio distanze da parti in tensione non “sufficientement protette”, vedi art.83 del D.Lgs. 81/08)
Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, della norma CEI 11-27 e con il recepimento della norma En 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per ridurre il rischio nei lavori esposti rischio elettrico.
Nell’ottobre di quest’anno (2021) è stato pubblicato un importante aggiornamento della norma CEI 11-27 (giunta così alla sua V edizione), che sebbene non comporti sostanziali novità dal punto di vista tecnico, è invece focalizzata su chiarimenti e modifiche sul piano organizzativo e gestionale dell’attività lavorativa.

Le modifiche principali rispetto alla precedente edizione sono:
a) l’aggiornamento della definizione di RI e chiarimenti del suo ambito di responsabilità: definita esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione del lavoro elettrico. Esplicitata la possibilità di subdelega ad altro personale qualificato (PES) di alcuni compiti del RI.
b) precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure): le PEC non possono svolgere prove e misure, se non sotto la sorveglianza diretta di una PES o PAV
c) precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro e, soprattutto, sulla formazione del personale: qui si concentrano le maggiori novità. Viene esplicitamente contemplata la formazione a distanza per la parte teorica ed inoltre è data una chiara indicazione sulla periodicità quinquennale per gli aggiornamenti.
d) l’inserimento dell’Allegato H: un semplice documento informativo che chiarisce con un semplice, ma efficace, schema la distribuzione delle responsabilità

Ci sarà un webinar gratuito organizzato da AIAS Piemonte e Valle d’Aosta sul tema: https://www.bachecasicurezza.it/courses/course.php?pk_course_edition=11086

Cambia la formazione antincendio in azienda: D.M. 02/09/2021

Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il D.M. 02/09/2021 che introduce alcune novità in materia di gestione delle emergenze all’interno delle aziende. Il Decreto, che entrerà in vigore dopo un anno, fa parte del gruppo di decreti che stanno modificando il D.M. 10/03/1998.
Analizziamo insieme le principali novità che riguardano la formazione antincendio e la gestione delle emergenze (piano di emergenza, informazione, prove di evacuazione).

1. Piano di emergenza: l’obbligo di redazione del piano di emergenza e, conseguentemente della prova di evacuazione annuale, viene esteso ai luoghi aperti al pubblico all’interno dei quali possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente. Rimangono le altre condizioni: attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco o attività con più di 10 lavoratori;
2. Spariscono le istruzioni antincendio per le attività per le quali non è previsto il piano di emergenza ma viene previsto che le misure di gestione delle emergenze, in questi casi, vadano incluse nel DVR;
3. Introdotto l’obbligo di aggiornamento della formazione degli incaricati ogni 5 anni;
4. Docenti per i corsi di formazione antincendio: per poter svolgere la docenze in corsi per incaricati antincendio, i docenti devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore e possedere almeno uno di questi requisiti:
a. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti antincendio: se l’esperienza riguarda la sola parte pratica, il docente è qualificato per la pratica, analogamente, per la parte teorica. Se dimostra almeno 90 ore per la teoria e altre 90 ore per la pratica, il docente potrà svolgere entrambe le parti;
b. Aver frequentato corso per docenti tipo A (60 ore) teorico/pratici erogato dai VVF o, se solo docente per la teoria, di tipo B (48 ore) che può essere usufruito mediante partecipazione parziale al corso di tipo A. Se un docente vuole qualificarsi solo per la parte pratica, ,il corso è di tipo C (28 ore) che non può, però, essere ottenuto mediante partecipazione parziale al corso di tipo A;
c. Essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno e aver frequentato il corso per docenti, limitatamente alle sole parti pratiche. Non necessaria la formazione pratica per i docenti della sola parte teorica;
d. Ex Vigili del Fuoco.
5. Per i docenti, sono previsti specifici corsi di aggiornamento della durata di almeno 16 ore, di cui almeno 4 di pratica, nell’arco di 5 anni. I corsi di aggiornamento possono essere in FAD anche asincrona;
6. Il decreto entra in vigore dopo un anno (04/10/2022) e saranno validi i corsi programmati, prima di quella data, anche se realizzati nel rispetto del D.M. 10/03/1998, purché svolti entro 6 mesi (04/04/2023);
7. Il primo aggiornamento degli incaricati deve essere effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento effettuata. Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono passati più di 5 anni dall’ultima formazione, l’aggiornamento va erogato entro 12 mesi;
8. Ammessa la FAD sincrona per la parte teorica;
9. Tra le attività a rischio elevato (ora chiamate di tipo 3) entrano gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti;
10. Corso attività a rischio basso (ora tipo 1): inserita l’esercitazione pratica con l’uso di estintori;
11. Aggiornamenti: 2 ore per il rischio basso (ora tipo 1), 5 ore per il rischio medio (ora tipo 2), 8 ore per il rischio elevato (ora tipo 3);
12. Piccole modifiche alle attività ex allegato X che richiedono l’esame dei Vigili del Fuoco. Vengono inseriti:
a. Campeggi e villaggi turistici con oltre 400 persone;
b. Interporti di superficie superiore a 20,000 mq;
c. Aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime ma solo se superano i 5.000 mq.

Inserita la possibilità di richiedere in anticipo l’eventuale mancanza di green pass

A una settimana dall’inizio dei controlli sui certificati verdi per l’accesso ai luoghi di lavoro, è intervenuta un’importante modifica al quadro normativo. Il D.L. 139/2021 ha introdotto questo nuovo articolo:
Art. 9-octies (Modalita’ di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). – 1. In caso di richiesta da parte
del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Il comma 6 degli articoli 9-quinquies (lavoratori del pubblico impiego) e 9-septies (lavoratori del settore privato) prevedono:
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Questa integrazione permette, quindi, a tutti i datori di lavoro, preoccupati dall’eventuale impossibilità di erogare un servizio o un prodotto a seguito di mancanza di una o più persone necessarie per l’attività, di poterlo sapere prima per decidere eventuali sostituzioni.

Certificato verde obbligatorio anche per le mense aziendali

Con una FAQ inserita nel sito del Governo, lo stesso comunica che il certificato verde va richiesto anche nel caso di mense aziendali:
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Pubblicato il D.L. 22 aprile 2021

E’ stato pubblicato il Decreto Legge 21 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”

Importante novità rispetto alla bozza circolata in questi giorni

All’articolo 2, troviamo le “Misure relative agli spostamenti”.
Rispetto alla bozza circolata negli ultimi giorni, l’articolo 2 prevede l’esplicita esclusione dei c.d. pass verdi per chi si sposta per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, oltre che per rientrare al proprio domicilio.
Rispetto alla normativa previgente, la novità del Decreto, quindi, è l’estensione del permesso al trasferimento anche senza motivi, per chi è in possesso di pass verde (vaccinazione, guariti dopo essere risultati positivi al Covid-19, tampone negativo nelle ultime 48 ore).

Gli altri provvedimenti contenuti nel decreto:

Il Decreto di aprile, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riporta anche una serie di disposizioni, soprattutto per le zone gialle, che permettono la riapertura di attività.

Art. 3 Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore. Previsto il rientro per le scuole di ogni ordine e grado, con percentuali minime in presenza in base alla colorazione della zona;

Art. 4 Attività dei servizi di ristorazione. Solo per la zona gialla: possibile il servizio al tavolo ma solo all’aperto, anche a cena. Dal 1 giugno, consumazioni al tavolo, anche al chiuso ma fino alle 18,00;

Art. 5 Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi. Solo per la zona gialla: rRipartono gli spettacoli, anche al chiuso, ma solo al 50% della capienza e con posti preassegnati. Limite massimo di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso, per singola sala. Dal 1 giugno, riaperto l’accesso al pubblico per gli eventi sportivi agonistici;

Art. 6 Piscine, palestre e sport di squadra. Solo per la zona gialla: dal 26 aprile, permesse le attività sportive, anche di gruppo, purchè all’aperto, dal 15 maggio, riaprono le piscine all’aperto; dal 1 giugno, apertura delle palestre;

Art. 7 Fiere, convegni e congressi. Solo per la zona gialla: dal 15 giugno riaprono le fiere in presenza. Dal 1 luglio, possono riprendere i convegni e congressi;

Art. 8 Centri termali e parchi tematici e di divertimento. Solo per la zona gialla: dal 1 luglio premessa l’apertura di centri termali e parchi divertimento;

Art. 9 Certificazioni verdi COVID-19.

Visualizza il decreto in Gazzetta Ufficiale

Verbale di “aggiornamento” del DVR a seguito della diffusione del Coronavirus

Sebbene i pareri siano contrastanti, noi dello staff di S.T.I. concordiamo sull’approccio più diffuso che la diffusione del Coronavirus non richieda l’emissione di un aggiornamento del DVR.
Tuttavia, qualora vogliate formalizzare la presa in carico del problema e l’adozione delle misure previste a livello istituzionale, abbiamo predisposto un verbale di aggiornamento del DVR che permetta di dare evidenza di aver comunque considerato in qualche modo questo elemento e aver recepito le indicazioni proposte dalle Circolari ministeriali destinate, per lo più, alla popolazione.

Il documento può essere scaricato dal sito www.aimsafe.it

Da oggi, obbligatoria l’applicazione del Codice di Prevenzione incendi per le attività non normate

Oggi entrano in vigore definitivamente le modifiche che il decreto del 12 aprile 2019 ha apportato al decreto 3 agosto 2015 riguardante i procedimenti autorizzativi antincendio.

Questo significa che, per le attività per le quali non esiste una regola di prevenzione incendi specifica, non si può più applicare il D.M. 10/03/1998, ma dovrà applicarsi obbligatoriamente quanto richiesto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015).

La scadenza di oggi, non determina, invece, alcuna modifica al processo di valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione, tra cui la formazione degli addetti antincendio, per tutte le attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Analogamente, la definizione del livello di rischio di incendio avverrà, anche per le aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, sempre con l’uso del D.M. 10/03/1998.

I progettisti antincendio che dovranno definire le misure per attività non normate, dovranno, invece, applicare il Codice.

PROGETTO FORMATIVO: MODELLO 231, MOG E ORGANISMO DI VIGILANZA

1 – Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (rectius penale) degli Enti con o senza personalità giuridica, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a “vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto.

1.2 Dopo il varo del 2001, circoscritto ai reati commessi nei rapporti Ente privato-Pubblica Amministrazione quindi corruzione, concussione indebita percezione di finanziamenti pubblici, il passo più rilevante è stato compiuto l’anno successivo. Nel 2002, infatti, nell’ambito della più ampia riforma del diritto societario, è stata prevista la responsabilità dell’Ente per illeciti come il falso in bilancio, quello in prospetto, l’ostacolo al controllo della Consob.

1.3 Dal 2003 sono stati introdotti altri reati e, al 31.12.2018 i reati sono 136. L’ultimo reato presupposto è stato introdotto con l’approvazione in via definitiva del Disegno di Legge (DDL) Anticorruzione (18.12.2018). Il catalogo dei reati 231 è stato ampliato con l’introduzione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) punito con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Infatti l’art. 7 del DDL (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”) ha introdotto modifiche al D.Lgs. 231/01.

2 – Programma

1a Giornata (17/05/2018): l’assetto organizzativo dell’impresa alla luce delle norme tecniche e giuridiche applicabili al 01.03.2019; collocazione del “MODELLO 231” nell’ambito di una visione sistemica e introduzione al capo I (artt. 1-26) del D.Lgs. 231/01.

2a Giornata (28/05/2018): responsabilità dell’organo amministrativo nelle imprese private, nei gruppi di imprese, nelle rete di imprese, nelle imprese partecipate o controllate dalla P.A.; la progettazione e la documentazione del “MODELLO 231” (parte 1^).

3a Giornata (31/05/2018): la progettazione e la documentazione del “MODELLO 231” (parte 2^); l’Organismo di Vigilanza: caratteristiche, funzionalità e operatività.

Dettaglio Programma 1a Giornata (17/05/2018)

1. Introduzione all’assetto organizzativo dell’impresa in riferimento alle norme tecniche e giuridiche (nazionali ed europee) applicabili sia ai sistemi gestionali che ai prodotti.
[esempi pratici con particolare attenzione alla piccola e media impresa].

1.1. Sviluppo di una mappa cognitiva con relativi flussi comunicativi per individuare il ruolo del D.Lgs. 231/01 nell’organizzazione d’impresa.

2. Presentazione del D.Lgs. 231/01 con riferimento particolare a:

2.1. SEZ. I – Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa (artt. 1-7). 2.1.1. Individuazione dei “soggetti apicali” e “soggetti sottoposti all’altrui direzione”.
[esempio pratico di formalizzazione].

2.1.2. Definizione di “interesse”, “vantaggio” e “colpa di organizzazione”.
[esempi pratici dalle sentenze giurisprudenziali].

2.1.3. Formalizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione.
[presentazione linee guida di Confindustria 2014 – Principi consolidati CNDCEC/ABI/CNF 2019].

2.1.4. Modifiche all’art. 6 co. 2 – bis ex D.Lgs. 231/01.
[Whistleblowing ed esempi pratici per la sua gestione].

2.1.5. L’art. 7 per i “soggetti sottoposti all’altrui direzione”.
[interpretazione ed applicazione pratica dei requisiti giuridici].

2.2. SEZ. II – Sanzioni in generale (artt. 9-23). 2.2.1. Particolare riferimento all’art. 17 ex D.Lgs. 231/01 relativo alla riparazione delle conseguenze del reato.
[esempio pratico di gestione di un “MODELLO 231” ex post].

2.3. SEZ. III – Responsabilità amministrativa da reato (artt. 24-26): 2.3.1. Principali reati presupposto.
[esempi pratici di rilevazione del rischio di commissione dei reati presupposto e commento di sentenze giurisprudenziali per individuare i contenuti efficaci dei protocolli di prevenzione].

Dettaglio Programma 2a Giornata (28/05/2018)

3. Modalità di adozione del “MODELLO 231” e responsabilità dell’organo amministrativo dell’impresa.
[esempio pratico di come si deve adottare il “MODELLO 231” e responsabilità nei vari tipi di impresa.

4. Principi di progettazione e documentazione del “MODELLO 231”.
[esempio pratico di progettazione e documentazione].

5. Fasi di formalizzazione per la documentazione dimostrativa delle attività svolte.
[esempio pratico di formalizzazione].

6. Progettazione e documentazione dell’analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto in riferimento agli artt. 24 e 25 ex D.Lgs. 231/01.
[esempio pratico di documentazione].

7. Progettazione e documentazione dei “…protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire…” [art. 6 co. 1 lett. b)].
[esempi pratici di protocolli].

8. L’art. 30 (Modelli di organizzazione di gestione) ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento all’applicazione del co. 5-bis.
[esempio pratico di modello: vantaggi e limiti].

Dettaglio Programma 3a Giornata (31/05/2018)

9. Codice Etico e Codice Comportamentale: come integrarli nell’ambito del “MODELLO 231”.
[esempio pratico di redazione del Codice Etico].

10. Sistema Disciplinare e CCNL.
[esempio pratico di redazione del Codice Disciplinare].

11. L’Organismo di Vigilanza (OdV): caratteristiche dei componenti, nomina, ruoli e responsabilità.
[esempio di Statuto dell’OdV ed esempio di Regolamento Interno dell’OdV].

12. Flussi Informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza.
[esempio di redazione del documento di rilevazione dei flussi informativi].

13. Organismo di Vigilanza: conferimento dell’incarico ai componenti e accettazione, pianificazione degli incontri. Modalità di formalizzazione degli incontri, relazione annuale, incontri con l’organo amministrativo e l’organo di controllo.
[esempi pratici dell’operatività dell’OdV].

3 – Informazioni generali

Sede: il corso avrà una durata complessiva di 24 ore e sarà erogato c/o sede STI in Via Sempione 128 – Torino.

Certificato di attestazione: attestato di frequenza con profitto individuale per ciascun partecipante (previo superamento esame finale).

Iscrizione al corso: dovranno pervenire entro il 5 Aprile 2019 a mezzo PEC all’indirizzo direzione@pec.asqconsulenza.it.

Modalità e termini di pagamento: 500,00 Euro + I.V.A.; all’atto della conferma di iscrizione saranno forniti gli estremi bancari per il versamento che sarà suddiviso nel seguente modo: 50% da versare entro il 12 Aprile come acconto e il restante 50% a saldo da versare entro il 10 Maggio. In caso di rinuncia, in seguito ad iscrizione avvenuta, l’acconto non sarà restituito.

MODELLO 231, MOG E ORGANISMO DI VIGILANZA

Programma corso di formazione

1a Giornata (17/05/2018): l’assetto organizzativo dell’impresa alla luce delle norme tecniche e giuridiche applicabili al 01.03.2019; collocazione del “MODELLO 231” nell’ambito di una visione sistemica e introduzione al capo I (artt. 1-26) del D.Lgs. 231/01.

2a Giornata (28/05/2018): responsabilità dell’organo amministrativo nelle imprese private, nei gruppi di imprese, nelle rete di imprese, nelle imprese partecipate o controllate dalla P.A.; la progettazione e la documentazione del “MODELLO 231” (parte 1^).

3a Giornata (31/05/2018): la progettazione e la documentazione del “MODELLO 231” (parte 2^); l’Organismo di Vigilanza: caratteristiche, funzionalità e operatività.