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Allo stato attuale, la normativa non prevede una specifica formazione per gli addetti ai lavori elettrici. Tuttavia, all’articolo 80 comma 3-bis, troviamo questa indicazione:

“Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”

Questo comma rimanda, quindi, alle norme tecniche tra le quali troviamo la CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici

La norma CEI 11-27:2021 riporta, invece, alcune indicazioni volte a definire 3 categorie di lavoratori:

Persona Esperta in ambito elettrico (PES): Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;

Persona Avvertita in ambito elettrico (PAV): Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;

Persona Comune (PEC)Persona che non è esperta e non è avvertita.

Il punto 4.15.2 prevede che, nel caso dei lavoratori dipendenti, l’attribuzione del PES e PAV sia di pertinenza del datore di lavoro accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori a cui si riferisce la qualifica. Lo stesso punto richiama che la formazione teorica diventa necessaria quando, a giudizio del Datore di Lavoro, gli operatori risultino sprovvisti di adeguata conoscenza teorica.

Al punto 4.15.5 Requisiti formativi minimi per PES e PAV, viene riportata tale indicazione: Per le persone che non hanno già i requisiti, la formazione minima ad una PES o PAV (come definite  nella  presente  Norma),  per l’esecuzione  di  lavori,  seppure  a  diversi  livelli  di  conoscenza, può essere sintetizzata strutturandola nei livelli di seguito illustrati.

Sono previsti due livelli:

Livello 1A – Conoscenze teoriche

Livello 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività

Per quanto concerne la durata, la norma prevede:

La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui si evidenziano la preparazione scolastica, l’esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi.

Si raccomanda, comunque, una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 h. Non vi è, invece, indicazione della durata minima del Livello 1B.

L’aggiornamento, invece, è previsto ogni 5 anni con una durata minima complessiva di 4 ore.

Conclusioni

L’articolo 2 comma 1 lettera U definisce: «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Pertanto, il rispetto della CEI 11-27, anche riguardo la formazione dei lavoratori che svolgono lavori elettrici, risulta facoltativa e non obbligatoria. Tuttavia, il suo rispetto, permette di poter avere la c.d. presunzione di conformità, ovvero di poter considerare di aver operato scelte adeguate.

Per quanto concerne la durata della formazione, questa dovrà essere pari ad almeno 10 ore per la parte teorica mentre per la pratica non viene data un’indicazione specifica rimandando a considerazioni legate al tipo di attività da svolgere.

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