Share Button

Il D.M. 03/09/2021, con le modifiche apportate alla valutazione dei rischi, ha determinato una sostanziale novità proprio nel risultato del processo di valutazione stessa.

Cosa succedeva prima?

L’articolo 2 del D.M. 10/03/1998 al comma 4 prevedeva:

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato I:

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

Questo significava che la valutazione stessa era finalizzata alla classificazione del livello di rischio in queste tre classi.

Perchè? Semplicemente perchè alcune misure da adottare, previste negli allegati del D.M. stesso, andavano dimensionate proprio in base al livello di rischio. Ad esempio, il numero di estintori, la lunghezza delle vie di esodo, erano due parametri che cambiavano a seconda del livello di rischio.

Valutare il rischio, quindi, oltre ad avere la classifica finalità della valutazione del rischio, come definita all’articolo 2 comma 1 lettera q D.Lgs. 81/2008 (finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza), serviva anche alla definizione del livello di rischio dal quale sarebbero poi discese le misure da adottare.

Cosa cambia con il D.M. 03/09/2021?

Iniziamo dai requisiti di progettazione antincendio, ovvero da quelle condizioni minime di sicurezza che le norme impongono.

Ora possiamo trovarci in 3 situazioni:

  1. applicabilità di regole di prevenzione incendi: a parte alcuni richiami al D.M. 10/03/1998, i requisiti riportati non sono collegati ad un determinato livello di rischio ma possono esserci delle variazioni in base ad alcuni parametri collegati alla specifica regola tecnica: numero di posti letto, numero di persone, potenza termica ecc.;
  2. attività a basso rischio di incendio (non come risultato della valutazione del rischio ma come definite all’allegato I del D.M. 03/09/2021): qui applichiamo il c.d. Minicodice che troviamo all’allegato I punto 4 del D.M. 03/09/2021, e non troviamo alcuna condizione di incremento o riduzione dei requisiti in base al livello di rischio. Si richiama, però, alla possibilità di attuazione di certe misure in base alla valutazione del rischio, come ad esempio la Compartimentazione. Non si parla però di livello di rischio, superato il quale si rende necessaria adottare quella misura, ma di generica valutazione dei rischi, ovvero valutazione costi-benefici;
  3. attività senza regola di prevenzione e non a basso rischio: in questi casi, applichiamo il D.M. 03/08/2015, il c.d. Codice di Prevenzione Incendi, che vede il dimensionamento delle misure, tramite i livelli prestazionali, in base ad una serie di parametri che variano da strategia a strategia, ma senza mai richiamare un risultato definito della valutazione dei rischi.

Ma quindi, qual è il risultato della valutazione del rischio di incendio?

In completa continuità con la definizione di valutazione dei rischi, che troviamo all’articolo 2 comma 1 lettera q del D.Lgs. 81/2008, le finalità della valutazione del rischio di incendio le troviamo all’allegato I sezione 3, Nota al punto 1 del D.M. 03/09/2021:

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

Analizziamo queste due frasi:

  1. la finalità della valutazione del rischio di incendio è individuare quelli che sono i possibili scenari emergenziali che l’azienda può trovarsi a dover affrontare. Questo perché, le norme antincendio (Minicodice, Codice, RTV), sono predisposte per dare un livello di rischio accettabile alle attività in generale, non potendo entrare in tutte le casistiche possibili. La valutazione del rischio, essendo specifica della singola azienda, invece, potrà considerare quelle peculiarità legate al contesto, ai pericoli di incendio ecc. che troviamo al punto 2 sempre della sezione 3;
  2. dall’individuazione delle condizioni di rischio più severe, ma credibili, discende:

a) il modo in cui implementerò le misure minime: ad esempio, le norme mi diranno quanti estintori mettere e dove è consigliabile posizionarli ma, dall’analisi della mia specifica situazione, può discendere la posizione migliore sulla pianta dello stabilimento;

b) le misure integrative ovvero quelle non già previste dalle norme, quindi che sono obbligatorie per legge, ma che, proprio in virtù della mia valutazione dei rischi, risultano necessarie e sostenibili in un’ottica di miglioramento continuo. Questo punto, potrebbe anche non essere applicabile qualora l’attività non presenti specifiche condizioni di rischio aggiuntive rispetto a quanto già previsto nelle norme applicabili.

Conclusioni

Da tutto questo discende che le conclusioni della valutazione del rischio di incendio sono:

  1. indicazioni che, in accordo con i requisiti minimi della progettazione, permette di massimizzare l’effetto delle misure da adottare;
  2. indicazioni volte al miglioramento dei livelli di sicurezza. Questo secondo punto potrebbe non essere presente in quanto le misure integrative potrebbero non essere necessarie qualora l’attività, rispetto alle attività dello stesso tipo sulle quali sono state scritte le norme, non presenti particolari condizioni di rischio.

Autore dell’articolo

Fabio Rosito

Consulente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Laureato in ingegneria per l’ambiente e il territorio del Politecnico di Torino

Ingegnere certificato CertIng+ in sicurezza e salute dei lavoratori

Membro di S.T.I. Studio Tecnico Integrato di Torino

Responsabile Sviluppo Scientifico di AimSafe – Gestionale Cloud per la sicurezza e salute dei lavoratori

Lead auditor sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 per conto di SQS Italia

Coordinatore Regionale AIAS Piemonte e Valle d’Aosta

Membro del Direttivo Nazionale AIAS Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *