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La Commissione Interpelli risponde a due domande dei COBAS riguardante le modalità di elezione e il numero minimo di RLS in aziende con più unità produttive.

Le domande sono:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse
unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di
un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si
trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni
sede?
2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille
dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla
loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto
la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da
parte dell’azienda

La risposta della Commissione è:
Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente
che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva,
fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di
rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero
dei lavoratori impiegati.

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