Share Button

Giunto alla fine dei 60 giorni di validità, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

La Legge apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008, rispetto a quelle già previste nel Decreto di cui parlammo nella news che trovate linkata al fondo.

Approvata la legge di conversione del Decreto Lavoro

Ecco le novità previste nella legge di conversione approvata

Adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche

all’articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili
I punti 3.1 e 3.2 dell’articolo 18 furono introdotti dal Governo Draghi con la Legge 215/21. I due punti indicavano che la responsabilità delle condizioni strutturali e impiantistiche degli edifici pubblici fossero in carico alle amministrazioni tenute alla loro gestione, lasciando ai dirigenti degli enti utilizzatori la possibilità di interdire parte degli edifici se ravvisavano condizioni di pericolo. Il punto 3.2 richiamava anche la redazione del DVR integrato tra le amministrazioni tenute alla gestione dell’immobile e gli enti utilizzatori. si aggiunge ora questo punto che richiama come la valutazione dei rischi congiunta sia assolvimento degli obblighi di cui al punto 3.2 inserendo però una previsione un po’ controcorrente, ovvero il fatto che gli interventi necessari siano pianificati tenendo conto delle risorse disponibili.

Consegna della cartella sanitaria


La lettera e-bis indicata nel D.L. lavoro viene così sostituita:
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.
Questo adempimento aveva suscitato alcuni dubbi operativi che ora vengono in parte chiariti definendo come sia possibile che la cartella non possa essere reperita quindi non se ne terrà conto in fase di visita preventiva.

Accesso per i TPALL al corso per CSE/CSP

 
h-bis) all’articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, sono inserite le seguenti: ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
Con questa modifica, anche i laureati in tecniche della prevenzione sui luoghi di lavoro potranno decidere di frequentare il corso per diventare CSE/CSP.
 
 

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *