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Sebbene le indicazioni normative, derivanti dai diversi Accordi che si sono succeduti dopo gli Accordi di dicembre 2011, propongano una linea ben definita, ancora spesso, ci troviamo ad affrontare posizioni che collegano meccanicamente il livello di rischio della specifica al codice ATECO dell’attività. In questo articolo, vogliamo dare i riferimenti normativi che rendono questo approccio superato.

Determinazione del livello di rischio per la formazione specifica

La determinazione dei livelli di rischio della specifica negli Accordi di dicembre 2011

A dicembre 2011, la Conferenza Stato Regioni emana due Accordi inerenti uno la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e uno la formazione dei lavoratori.
All’interno dell’Accordo per la formazione dei lavoratori, riguardo il modulo specifico, troviamo questa indicazione:
durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
Seguita, poche righe più sotto, da quest’altra indicazione:
Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):
• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
All’allegato 2, effettivamente, troviamo una tabella che riporta, su 3 pagine, le attività a Basso rischio, a Medio rischio e ad Alto rischio.
Questo, giustamente, ha determinato che, in una prima fase, il livello di rischio per la formazione specifica e, conseguentemente, la durata minima fossero collegati meccanicamente al codice ATECO con la sola esclusione, prevista in questo Accordo:
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Analogamente, per la formazione del datore di lavoro, era data questa indicazione:
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012: cosa cambia nella definizione dei livelli di rischio per la specifica

A distanza di poco più di 6 mesi dall’entrata in vigore degli Accordi sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, la Conferenza Stato Regioni pubblica l’Adeguamento e linee applicative dei due Accordi di dicembre.
All’interno, troviamo una modifica alla formulazione meccanica proposta nei suddetti Accordi:
viene esplicitato il principio generale in forza del quale la classificazione dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio basso e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio alto o medio. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio medio o alto).
C’è un sostanziale cambio di paradigma: il codice ATECO, sebbene rimanga una guida alla definizione del livello di rischio va affiancato alla valutazione dei rischi dalla quale deriva la reale classificazione.

L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016: la pietra tombale sul codice ateco per determinare il livello di rischio della specifica

L’Accordo del 25 luglio 2012 non andava, però, a intaccare la formazione del datore di lavoro determinando la possibilità che lo stesso fosse avviato ad una formazione a rischio basso, in base al codice ATECO, quando, magari, qualche mansione della sua azienda risultava a medio o alto rischio.
Pietra tombale su codice ATECO – classificazione di rischio, viene data dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 che, al punto 12.2 prevede:
datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

Conclusioni

L’evoluzione prevista dai diversi Accordi ha portato ad un cambiamento radicale tra gli Accordi del 2011 fino all’Accordo del 2016 spostando, l’onere della classificazione del livello di rischio, da un mero abbinamento codice ATECO livello di rischio alla valutazione del rischio. Ne consegue che, ad oggi, il processo prevede:
1. per ogni mansione lavorativa, nell’ambito della valutazione dei rischi, determinare il livello di rischio della specifica dal quale si determina la durata minima della formazione. La valutazione del rischio potrebbe prevedere una durata minima anche superiore a quella prevista dagli Accordi (4, 8 e 12 ore);
2. il datore di lavoro, se intende svolgere direttamente i compiti del SPP, dovrà frequentare un corso della durata minima determinata in base al livello massimo di rischio della mansioni presenti in azienda: 16 ore se le mansioni sono tutte a basso rischio, 32 ore se è presente una o più mansioni a medio rischio, 48 ore se è presente anche solo una mansione a rischio alto.

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