Archivi autore: Dott. Umberto Aprile

Informazioni su Dott. Umberto Aprile

La mia attività principale riguarda l'assistenza delle aziende nell'espletamento delle pratiche autorizzative in materia di emissioni in atmosfera, autorizzazione integrata ambientale e valutazione impatto ambientale. Mi occupo anche degli autocontrolli e dell''indagini inerenti il rischio chimico e il rischio amianto. Dal 2010, anno di conseguimento della Laurea in Scienze Geologiche, ho iniziato ad occuparmi di Consulenze in campo geologico, idrogeologico e geotecnico.

Rinvio scadenze emissioni in atmosfera Regione Piemonte

A seguito dell’emergenza Coronavirus – COVID-19, la Regione Piemonte ha emesso una determina dirigenziale che va a posticipare gli adempimenti previsti dalle autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera, di cui all’articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

In particolare viene definito che: 

 vengono prorogati fino al 30 giugno 2020, gli adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
vengono prorogati fino al 30 giugno 2020, i termini per la presentazione dei “modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi”, previsti dalle autorizzazioni di carattere generale, adottate dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

 

Gestione rifiuti urbani – emergenza coronavirus

Con riferimento alla gestione dei rifiuti derivanti dalla tutela da COVID-19, ovvero mascherine e guanti, l’ISS ha definito delle indicazioni rese al Ministero della Salute. La regione Piemonte ha a sua volta adottato quelle indicazioni, andando a specificare che anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno delle attività produttive, per la tutela da COVID-19 devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato
al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti, in coerenza con
le indicazioni della scheda allegata predisposta dall’Istituto Superiore della Sanità. Viene inoltre consigliato, in coerenza con le indicazioni dell’ISS, chiudere a scopo cautelativo in doppio sacchetto il rifiuto indifferenziato, onde evitare rotture accidentali che possano essere fonte di preoccupazione.

Di seguito il link alle indicazioni della Regione Piemonte:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/rifiuti/covid19-nuove-disposizioni-per-attivita-produttive-per-conferimento-dei-rifiuti

Di seguito il link al parere dell’ISS:

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf

Di seguiti il link al poster pubblicato dall’ISS:

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/Poster-RIFIUTI.pdf

Rinvio scadenze in materia di normativa sui rifiuti

L’Art. 113 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure economiche COVID-19), rinvia la scadenza degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti 2020.

All’art.113, sono riportate importanti novità relative alle scadenze inerenti le comunicazioni sui rifiuti. Di seguito si riportano gli elementi essenziali.

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: 
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; (MUD)
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; (PILE E ACCUMULATORI)
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; (RAEE)
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. (ALBO)

Definizione del ruolo e dei compiti del Responsabile Tecnico Rifiuti

La delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico.

Deliberazione MATTM n. 1 del 23 gennaio 2019

Prime disposizioni sui compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico

All’interno della delibera sono presenti le prime disposizioni di dettaglio e compiti, nonché responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.

Articolo 1 (Compiti generali del responsabile tecnico)

1. Nell’ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’incarico è svolto,
a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.

Articolo 2 (Categorie 1,4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

Articolo 3 (Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)

Articolo 4 (Categoria 8. Intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione rifiuti stessi)

Articolo 5 (Categoria 9. Bonifica di siti)

Articolo 6 (Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)

Articolo 7 (Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)

Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali

Nuovo decreto gas fluorurati ad effetto serra

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 517/2014  del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 maggio 2014).

Il D.P.R. n. 146/2018, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, relativamente ai seguenti aspetti:

  • l’individuazione delle autorità competenti;
  • l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012 , ed in particolare le procedure per:

– l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;

– la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;

– la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;

– la certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;

– il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche;

– il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.

  • l’individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell’accuratezza dei dati;
  • l’implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
  • la costituzione e la gestione di una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
  • l’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
  • l’etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

A decorrere dal 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146), e’ abrogato il decreto del Presidente  della  Repubblica  27 gennaio 2012, n. 43. (fonte Ministero dell’Ambiente)

Sanzioni mud e responsabilità produttore

A seguito dell’abrogazione del SISTRI a partire dal 01 Gennaio 2019, si vogliono ricordare gli adempimenti correlati alla corretta gestione dei rifiuti da parte dei produttori.

SANZIONE MUD

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la mancata presentazione.
La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).
L’ente che applica le sanzioni è la Provincia.

AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI

Cass.Sez.III n. 19845 del 14 maggio 2014

(Cc15apr.2014)


Pres.TeresiEst.GraziosiRic.Parrella


Rifiuti.Conferimento a terzi

Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo

Ne deriva che se il rifiuto viene conferito a qualcuno che lo trasporta illegalmente si può applicare anche al produttore l’art.259 comma 1 “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

Se invece il rifiuto viene conferito a qualcuno che lo gestisce, lo recupera o lo stocca illegalmente, si può applicare anche al produttore l’art.256 comma 1 “ Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

Piano Emergenza Interno Rifiuti (PEIR)

Con la Legge 1° dicembre 2018 n. 132, all’Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti e/o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze ambientali e non, prevede l’elaborazione di:

1. Piano di emergenza interno (competenza Gestore)
2. Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)

Per la redazione del Piano di Emergenza Interno Rifiuti (PEIR), si è presa in esame la Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.

1. Piano di emergenza interno 
L’art. 26-bis dellaLegge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Il piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. Il termine ultimo per la redazione del documento è il 4 Marzo 2019. Successivamente il decreto deve essere inoltrato al prefetto competente per territorio affinchè esso rediga il piano emergenza esterna di cui al successivo punto.

2. Piano di emergenza esterno 
Il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. Questo risulta di competenza del prefetto.

Genesi Ambiente rimane a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti, nonché per la redazione del Piano di Emergenza interno e le attività correlate.

BANDO FONDIMPRESA 3/2018

È stato pubblicato un nuovo bando da parte di Fondimpresa. In particolare le aziende della regione Lombardia possono usufruire di un piano formativo fino a 80 ore. Il bando prevede un numero minimo di partecipanti da inserire nelle azioni formative di 4 unità. Inoltre la formazione dovrà essere svolta necessariamente in orario lavorativo. Le aree di intervento riguardano l’internazionalizzazione e la digitalizzazione, ma vi è la possibilità di inserire ulteriori fabbisogni formativi. Sono previsti diversi regimi di aiuti in ottemperanza alle attuali normative (Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) .

È inoltre necessario avere l’approvazione dell’RSA/RSU .

Le tempistiche stabilite sono:

  • Convalida di interesse entro il 31 Ottobre 2018;
  • Dichiarazioni firmate digitalmente (CNS o equipollenti): 27 Novembre 2018.

S.T.I. rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e per affiancarvi nell’espletamento della convalida di interesse e/o del proseguio dei progetti.

Comunicazione presenza di amianto ai sensi dell’art.9 della L.R. 30/2008

Con l’approvazione del Piano Regione Amianto quinquennio 2016 – 2020 entra definitivamente in vigore l’obbligo per soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto e manufatti in genere con presenza di amianto di comunicare la presenza degli stessi all’ASL competente per territorio. Come espressamente indicato, la comunicazione non ha carattere di autodenuncia, ma solo di mera comunicazione.

Si ricorda inoltre l’obbligo di nominare un responsabile del piano di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto entro la fine dell’anno. Tale figura dovrà avere ricevuto idonea formazione come stabilito dal Piano Regionale Amianto 2016 – 2020.

Sotto si riporta l’estratto dal sito della Regione Piemonte con le informazioni relative. STI per mezzo dei suoi tecnici si rende disponibile a supportare coloro che abbiano manufatti contenenti amianto nell’ambito della comunicazione da effettuare entro e non oltre il 29 Dicembre 2017.

“Piano Regionale Amianto 2016 – 2020

In data 1 marzo 2016 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Piano Regionale Amianto) per gli anni 2016-2020, qui consultabile e scaricabile. Il Piano Regionale Amianto esamina le problematiche di natura sanitaria e ambientale, delineando obiettivi e strategie operative da perseguire su più fronti, tra i quali la mappatura dei siti con presenza di amianto di origine naturale ed antropica, la bonifica dei siti con amianto in matrice friabile e compatta e dei siti di interesse nazionale, le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche, indicazioni di carattere geologico per la progettazione di opere in aree con presenza naturale di amianto.

Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 30/2008
La L.R. 30/2008 stabilisce che i soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunichino tale presenza all’ASL competente per territorio.”

dott. Umberto Aprile

Corso primo soccorso e aggiornamento: una nuova edizione presso la nostra aula corsi

Si terrà nei giorni:

20 giugno 2017 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

22 giugno 2017 dalle 9,00 alle 13,00

la nuova edizione del corso di primo soccorso per aziende del gruppo B e C, in accordo con quanto previsto nel D.M. 388/03.

Il corso si terrà presso l’aula corsi di S.T.I. Studio Tecnico Integrato in via Sempione, 128 a Torino.

In occasione delle 4 ore del 22 giugno, si terrà anche una sessione valida come aggiornamento del medesimo corso.

Per informazioni e iscrizioni potete scrivere a umberto.aprile@sti-consulenze.it

Come di consueto, per gli utenti di AimSafe è possibile ricevere il corso in condivisione per poter caricare direttamente nel corso i propri allievi e ottenere il caricamento automatico nell’anagrafica del discente dei relativi attestati.