Archivi autore: Dott. Umberto Aprile

Informazioni su Dott. Umberto Aprile

La mia attività principale riguarda l'assistenza delle aziende nell'espletamento delle pratiche autorizzative in materia di emissioni in atmosfera, autorizzazione integrata ambientale e valutazione impatto ambientale. Mi occupo anche degli autocontrolli e dell''indagini inerenti il rischio chimico e il rischio amianto. Dal 2010, anno di conseguimento della Laurea in Scienze Geologiche, ho iniziato ad occuparmi di Consulenze in campo geologico, idrogeologico e geotecnico.

Corsi di formazione in partenza nel mese di giugno

Per il mese di giugno, è prevista la partenza dei seguenti corsi di formazione:

 

Corso per RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).

Durata: 32 ore

Sede del corso: aula corsi S.T.I. via Sempione, 128 a Torino

Date del corso: 20 e 27 giugno, 4 e 11 luglio

Orari: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Costo: 380,00 euro

 

Corso per preposti

Durata: 8 ore

Sede del corso: aula corsi S.T.I. via Sempione, 128 a Torino

Date del corso: 26 giugno

Orari: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Costo: 130,00 euro

Per informazioni: umberto.aprile@sti-consulenze.it

Per tutti gli utenti AimSafe: scrivendo indicate il vostro indirizzo email di iscrizione ad AimSafe per ricevere il corso in condivisione e poter caricare direttamente sul corso l’anagrafica dei partecipanti e ricevendo, direttamente sull’anagrafica del singolo partecipante, l’attestato di formazione.

Scadenza del Piano Gestione Solventi

Regolato dal Testo Unico Ambientale, il piano di gestione dei solventi è un documento integrativo che un’azienda è tenuta a elaborare in caso di svolgimento di specifiche attività che prevedano l’utilizzo di composti organici volatili(solventi). Si tratta di una documentazione atta a consentire la verifica della conformità degli impianti alle prescrizioni del DLgs 152/06. “Il piano di gestione dei solventi oltre a stabilire i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, il decreto stabilisce anche le modalità di redazione del cosiddetto piano di gestione dei solventi.”

Devono presentarlo le attività come la verniciatura in continuo con un consumo di solvente superiore a 25 tonnellate annue; le attività di rivestimento compreso il rivestimento adesivo dei metalli e della plastica con un consumo di solvente superiore a 5 tonnellate annue; la pulitura a secco; la fabbricazione di calzature con un soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate; la fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate l’anno. In generale anche una serie di attività che riguardano il settore della stampa come la laccatura, la rotocalcografia e la laminazione associate alla stampa con consumi di solvente superiore alle 15 tonnellate. E questi sono solo alcuni dei casi previsti a titolo esemplificativo.

Il gestore dello stabilimento dove verranno svolte le attività dovrà presentare all’amministrazione provinciale(ora città metropoliana in alcuni casi) competente, il piano di gestione dei solventi prima dello svolgimento delle stesse attività che non potranno partire finché l’ente non rilascerà l’autorizzazione. Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, ogni anno, entro il 30 Marzo, dovrà essere ripresentato il modello di dichiarazione, relativo all’anno precedente, secondo le disposizioni dell’amministrazione provinciale (ora Città Metropolitana in alcuni casi) competente.

PRA Piemonte 2016-2020

Viene approvato in data 01/03/2016 il nuovo PRAP – Piano Regionale Amianto Piemonte 2016-2020. Fra i provvedimenti della giunta, la messa a disposizione di 20 milioni di euro per opere di bonifica, formazione e indagini riguardanti l’amianto.

Completare la mappatura dell’amianto di origine naturale e antropica e la bonifica dei siti di interesse nazionale di Casale Monferrato e Corio-Balangero, smaltire i rifiuti che lo contengono individuando nuovi siti di stoccaggio o metodi alternativi, sviluppare l’attività sanitaria del centro per la lotta al mesotelioma, informare i cittadini attraverso appositi sportelli comunali e formare nuovi tecnici. Sono solo alcune delle misure previste dal Piano regionale Amianto 2016-2020, discusso e approvato oggi dal Consiglio regionale del Piemonte.

Il provvedimento, il cui iter è partito con l’adozione del Piano da parte della Giunta lo scorso giugno 2015, è arrivato in aula dopo l’approvazione unanime da parte della Commissione “Ambiente” di Palazzo Lascaris. Grande la soddisfazione degli assessori regionali all’Ambiente, Alberto Valmaggia, e alla Sanità, Antonio Saitta.

La Regionehanno detto i due assessori dopo l’approvazionesi dota di uno strumento fondamentale per affrontare in maniera organica e complessiva uno dei principali problemi ambientali che affliggono il nostro territorio e la salute dei cittadini. Si avvia così una strategia tesa a ridurre in modo deciso l’impatto nocivo dell’amianto, attraverso misure che vanno dalle bonifiche alla mappatura, dallo smaltimento in sicurezza agli interventi in ambito sanitario, informativo e formativo.

Questi, in sintesi, i punti salienti del Piano.

Mappatura dell’amianto di origine naturale.

Le azioni sono mirate a:

  • dare seguito alle attività di mappatura, mediante progressivi approfondimenti a scala locale e regionale; a queste attività seguirà la pubblicazione e l’aggiornamento di cartografie e di dati;
  • definire eventuali indicazioni per la gestione delle problematiche relative ad attività lavorative in presenza di amianto di matrice naturale. Al Piano sono allegate indicazioni per indagini geologiche preventive alla realizzazione di opere in aree con presenza di amianto di origine naturale potenziale o accertata;
  • al Piano è allegata una metodica analitica per la misura della concentrazione di fibre di amianto nelle acque, predisposta da Arpa Piemonte; vi è inoltre la previsione di sviluppare ulteriori approfondimenti mediante la partecipazione di Arpa Piemonte ai tavoli tecnici interregionali con Istituto Superiore di Sanità e Ispra.

Mappatura dell’amianto di origine antropica

Il Piano prevede:

  • la prosecuzione della mappatura, sotto il coordinamento di Arpa Piemonte, con la collaborazione di più soggetti, quali Asl, Comuni, soggetti privati ed altri enti. Tutti i dati rilevati confluiranno in un unico database;
  • per la finalità del punto precedente, il Piano definisce anche una specifica scheda per le comunicazioni della presenza di amianto da parte dei proprietari di manufatti contenenti amianto; con provvedimento della Giunta regionale saranno definite le modalità per la compilazione on-line della scheda;
  • i dati relativi alla quantità ed all’ubicazione dei siti mappati saranno pubblicati attraverso il sistema informativo territoriale. Alla Giunta competerà la definizione delle modalità di condivisione dei dati tra gli enti, compresi quelli relativi all’avvenuta presentazione dei piani di lavoro e delle certificazioni di restituibilità; in tal modo si avrà un quadro dinamico non solo sullo stato di mappatura, ma anche sull’attuazione degli interventi di rimozione dell’amianto.

Bonifica dei siti

I principali obiettivi sono:

  • il completamento della bonifica degli edifici scolastici di proprietà pubblica;
  • l’incentivazione delle bonifiche dei privati mediante servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto, al fine di incidere sui costi da sostenere per le operazioni di bonifica dell’amianto;
  • la qualificazione dei soggetti abilitati alla redazione dei Piani di Manutenzione e Controllo e della valutazione dello stato di degrado dei manufatti contenenti amianto, mediante uno specifico obbligo formativo;
  • inoltre, il Piano impegna la Regione ad intervenire a livello statale per consentire, come regola, l’utilizzo di risorse per la bonifica dell’amianto in esenzione dal Patto di stabilità per l’attuazione delle bonifiche da parte della pubblica amministrazione.

Siti di interesse nazionale

Amiantifera di Balangero e Corio: gli obiettivi principali consistono nel completamento della bonifica del territorio perimetrato, nella definizione e realizzazione di un piano di sviluppo finalizzato al riutilizzo economico dell’area e nella prosecuzione dei monitoraggi in continuo della qualità dell’aria.

Casale Monferrato: l’obiettivo principale consiste nella conclusione della bonifica del territorio. Il Piano prevede inoltre modalità di implementazione della ricerca di siti con “polverino”, tramite Arpa Piemonte.

Eliminazione dei rifiuti prodotti dalle bonifiche dell’amianto

Il Piano affronta la carenza della disponibilità di volumetrie nel perimetro regionale per lo smaltimento. Le soluzioni suggerite e che potranno essere sviluppate in specifici strumenti di pianificazione in materia di rifiuti consistono nell’autorizzazione di:

  • nuovi impianti per lo smaltimento dell’amianto;
  • celle dedicate all’interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell’amianto;
  • impianti in sotterraneo e utilizzo di cave e miniere dimesse; per questa finalità viene dato mandato alla Giunta di realizzare uno specifico approfondimento.

Coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto

Il Piano si pone anche gli obiettivi di:

  • coinvolgere e sensibilizzare i cittadini attraverso iniziative volte ad informare il pubblico dei rischi derivanti dall’esposizione alle fibre di amianto e all’adozione delle misure di prevenzione finalizzate a ridurre progressivamente il rischio di esposizione alle fibre di asbesto.
  • realizzare “sportelli informativi amianto” nell’ambito di Comuni (singoli o associati), o di patronati, quali strutture preposte alla funzione di informare ed assistere i cittadini sull’applicazione delle normative  in  materia  di  amianto  e  sull’adozione  di  misure  preventive  da  attuare  per  gestire  il  rischio.

Formazione e aggiornamento  degli operatori delle Asl, dell’Arpa e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto

Grande importanza rivestono gli operatori delle Asl, dell’Arpa e delle imprese di bonifica e smaltimento. Il Piano si pone l’obiettivo di dar vita ad una formazione specifica sul tema dell’amianto, fino a prevedere l’istituzione di nuove figure di tecnici specializzati nella materia.

Accordo sull’amianto in Piemonte Cgil, Cisl e Uil e ANCI

A 23 anni dalla messa al bando dell’amianto con la legge 257/92 l’amianto è ancora un grave problema da affrontare con determinazione e sollecitudine perché ancora largamente diffuso su tutto il territorio nazionale e continua ad uccidere non solo tra gli ex lavoratori ma anche tra i cittadini. In Piemonte l’ARPA ha individuato ben 87.000 siti contenenti amianto ed alla luce della validazione circa il 70% degli stessi risu lta contaminato dalla presenza del materiale killer . La stima in Italia delle vittime per neoplasie è di 4.000 decessi in Italia. Il Piemonte ha il primato negativo con l’apporto decisivo deii’Eternit (18 per cento del totale nazionale con 2849 casi di soli mesoteliomi), seguito dalla Lombardia (17,7%) e da lla Liguria (12%). Solo un minima parte dei siti è stata bonificata per molte ragioni, in primo luogo per carenza di risorse. Se non si compie un intervento massiccio e programmato stante il trend attuale accorreranno almeno 60 anni per liberare il nostro territorio. Inoltre è urgente individuare in Piemonte idonee discariche per lo smaltimento tanto è vero che oltre il 60% dell ‘amianto bonificato viene esportato all’estero.

Per queste ragioni ANCI Piemonte e CGIL CISL UIL Piemonte Chiedono al Governo l’immediata applicazione del Piano Nazionale Amianto che prevede interventi sulle bonifiche e sugli aspetti sanitari e di tutela sociale.

Il regolamento CLP ed il suo scadenziario

Le indicazione dell’Inail: sintesi del regolamento, scadenziario miscele e sostanze, adempimenti, classificazione, nuove etichette e pittogrammi, imballaggi e nuove schede di sicurezza.

Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed abrogherà le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.

Il regolamento CLP si propone di armonizzare i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio e di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele, rafforzando anche la competitività e l’innovazione.
Obiettivo del regolamento è quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti.

Il regolamento CLP ha inoltre lo scopo di assicurare la protezione degli animali, riducendo al minimo gli esperimenti condotti su di essi. La sperimentazione sugli animali, infatti, è prevista solo se non esistono dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di adeguata affidabilità e qualità.
Il regolamento CLP consente l’applicazione all’interno della Comunità Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, denominato GHS (Globally Harmonised System), sviluppato dall’ONU; anche se non in modo completo, il CLP incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze di pericolo concordati a livello globale nel GHS.
Allo scopo di facilitare l’adozione del sistema GHS nei diversi Paesi e nei vari settori lavorativi, è stato introdotto il concetto del building block approach che consente l’adozione anche parziale delle categorie di pericolo: l’armonizzazione è intesa come adozione di elementi uguali per tutti, anche se non vengono trasposti nella totalità.
Pertanto, prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere del tutto conformi al CLP per quanto concerne la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele, dal momento che il grado di implementazione del GHS può variare da Paese a Paese.
Il regolamento CLP è attualmente basato sulla seconda revisione del GHS dell’ONU, pur mantenendo una continuità con la precedente normativa europea in quanto tiene conto delle modalità operative e delle procedure fondamentali previste sia dalla DSP (Direttiva Sostanze Pericolose) e dalla DPP (Direttiva Preparati Pericolosi).

Verranno inoltre modificati alcuni dei pittogrammi di pericolo relativi al DSP e DPP. L’immagine sottostante, ne indica le modifiche.

Di seguito un immagine riassuntiva dello scadenziario CLP. L’applicazione completa sarà in vigore dal 1 Giugno 2015.

· 1° dicembre 2010
Obbligo di etichettare le sostanze in base al CLP (facoltativo per le miscele)
Deroga fino al 1° dicembre 2012 per l’etichettatura in base al CLP delle sostanze già immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010.
· 1° giugno 2015
Obbligo di etichettare le miscele in base al CLP.
Deroga fino al 1° giugno 2017 per l’etichettatura in base al CLP delle miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 .

CLP cambio etichette CLP

Modello unico di dichiarazione ambientale 2014

Come ogni anno, è stato emesso, mediante D.P.C.M. (Decreto del Presidente della Repubblica) 12 dicembre 2013 il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, ovvero il sistema attraverso il quale effettuare la comunicazione annuale riguardante la produzione e conferimento dei rifiuti.
Sono tenute alla suddetta comunicazione le seguenti attività:
• IMPRESE ED ENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI; eccezioni: i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa; i soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta (in questo caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita); i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo; le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00;
• IMPRESE ED ENTI CHE HANNO PIÙ DI DIECI DIPENDENTI E SONO PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) D.Lgs. 152/2006); eccezioni: le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione; le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio;
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;<br/>
• commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;<br/>
• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;<br/>
• i gestori degli impianti e dei sevizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
La presentazione della Dichiarazione MUD deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2014, secondo una delle seguenti modalità:
• i soli produttori iniziali di rifiuti che nel 2013 hanno prodotto fino ad un massimo di 7 rifiuti possono scegliere se compilare la Dichiarazione MUD tramite modulo cartaceo, e inviare quindi la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata tramite posta alla Camera di Commercio competente, oppure se compilare il MUD con lo specifico software, e trasmettere poi il file contenente la Dichiarazione tramite invio telematico, attraverso il sito www.mudtelematico.it;
• tutti gli altri soggetti obbligati alla presentazione del MUD devono invece compilare la Dichiarazione tramite software e trasmettere poi la stessa con modalità telematica tramite il sito www.mudtelematico.it. I Comuni utilizzeranno, invece, il sito www.mudcomuni.it.

TERRE E ROCCE DA SCAVO – Novità dalla Legge n°69/2013 (“Legge del fare”) e dal Decreto Legge n°43/2013

Dapprima il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd “Decreto Fare”), pubblicato sulla G.U. del 21 giugno 2013 e in vigore dal 22 giugno 2013, ha limitato l’azione del D.M. 161/2012 solo “alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o adautorizzazione integrata ambientale”.
Nulla dice il nuovo decreto legge in merito alle terre e rocce provenienti dai piccoli cantieri (inferiori a 6.000 mc), aspetto che da tempo attende una sua normativa.
Successivamente la legge 24 giugno 2013, n. 71, che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (cd “Decreto Piombino”), pubblicata sulla G.U. del 25 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013, oltre a ribadire lo stesso concetto sopra riportato per “gli interventi urgenti previsti dal presente decreto”, inserisce un comma nel quale precisa che, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, per i piccoli cantieri tornano in vita le disposizioni stabilite dall’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i..
Alla luce di queste novità normative, come primissima interpretazione, la situazione che ne deriva può essere così riassunta:
– Terre e rocce da scavo provenienti da opere soggette a VIA o ad AIA: si applica il D.M. 161/2012;
– Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale: in attesa della normativa specifica, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizione dell’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., in deroga a quanto stabilito dall’art. 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
– Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri diversi da quelli dei due punti precedenti: possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni dell’articolo 184-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i., senza che esista una normativa specifica che regolamenti come verificare e applicare i criteri previsti dal suddetto articolo; si rammenta che, trattandosi di una norma di favore rispetto alla normativa sui rifiuti, spetta a chi ne usufruisce dimostrare il pieno rispetto dei criteri previsti dall’articolo 184-bis.

Nuove procedure di autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti orafi e settore tessile

Con D.D. n. 368/DB1004 del 23/11/2011 è stata approvata la procedura di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli. Sono interessati al rinnovo autorizzativo gli stabilimenti già autorizzati ai sensi della d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995.
Con D.D. n. 416/DB1004 del 07/12/2011 è stata approvata la procedura di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile. Sono interessati al rinnovo autorizzativo gli stabilimenti già autorizzati ai sensi delle d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000, d.d. n. 279/22.4 del 10 settembre 2004, d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994, d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995, d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 o alla d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001.
Gli stabilimenti già in possesso delle autorizzazioni sopra riportate, hanno tempo 6 mesi per aderire alle nuove autorizzazioni.

Procedure attuative della nuova classificazione sismica

Con D.G.R. 4-3084 del 12/12/2011, sono state approvate le nuove procedure di gestione e controllo dell’attività urbanistico-edilizia ai fini della prevenzione del rischio sismico Queste entreranno in vigore a partire dal 01/01/2012 su tutto il territorio regionale. Pertanto ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. La denuncia diviene obbligatoria, indipendentemente dalla zona sismica (anche zona 4). La realizzazione di opere sottoposte agli obblighi di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 in mancanza della denuncia costituisce violazione di legge passibile delle sanzioni previste dall’articolo 95 del D.P.R. 380/2001. La nuova modulistica è resa disponibile presso la sezione dedicata alle OO.PP. del sito della Regione Piemonte.

Confinamento geologico profondo

Con il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche’ modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006, lo stato italiano ha indicato un nuovo tipo di tecnologia finalizzata a contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra.
Il presente decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni geologiche idonee.

Che cosa è lo stoccaggio geologico (o confinamento geologico)di CO2 ?
Comunemente chiamato CCS (Capture and Capture Sequestration) consiste nella cattura di grandi quantitativi di CO2 dagli impianti di emissione e la sua immissione sotto forma liquida a 80 bar di pressione in serbatoi profondi oltre gli 800 m (con serbatoi profondi si intendono livelli geologici permeati da acqua non dolce, non interessati da opere antropiche quali pozzi, uniformi e privi di dislocazioni tettoniche come fratture o faglie).
In Europa, il più grande progetto realizzato, si trova nel Mare del Nord, dove circa un milione di tonnellate di CO2 vengono stoccate a più di 800m di profondità.
Sul territorio italiano sono in via di definizione una serie di progetti portati avanti dalla collaborazione “ENI- ENEL”.
In Piemonte sono stati individuate tre aree potenzialmente interessate (Bacino di Savigliano, Bacino di Alessandria e Bacino Padano), ma per ora nulla è stato ancora portato avanti.

Attualmente sono ancora molti i problemi legati a questo tipo tecnologica, soprattutto gli alti costi di esercizio e mantenimento, oltre al costo di trasporto della CO2 e all’accettabilità da parte dell’opinione pubblica. Pur tuttavia, poiché le fonti fossili rimarranno ancora protagoniste sullo scenario mondiale per decenni, occorre agire subito ed in molteplici modi sulla riduzione delle emissioni di CO2 .
La cattura e il confinamento della CO2 rappresentano una delle migliori opzioni per la riduzione delle emissioni in atmosfera in attesa dell’impiego di nuove fonti energetiche, comunque necessarie a causa dell’impossibilità di abbattere totalmente le ingenti emissioni della CO2 in atmosfera.