Share Button

A seguito dell’abrogazione del SISTRI a partire dal 01 Gennaio 2019, si vogliono ricordare gli adempimenti correlati alla corretta gestione dei rifiuti da parte dei produttori.

SANZIONE MUD

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la mancata presentazione.
La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).
L’ente che applica le sanzioni è la Provincia.

AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI

Cass.Sez.III n. 19845 del 14 maggio 2014

(Cc15apr.2014)


Pres.TeresiEst.GraziosiRic.Parrella


Rifiuti.Conferimento a terzi

Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo

Ne deriva che se il rifiuto viene conferito a qualcuno che lo trasporta illegalmente si può applicare anche al produttore l’art.259 comma 1 “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

Se invece il rifiuto viene conferito a qualcuno che lo gestisce, lo recupera o lo stocca illegalmente, si può applicare anche al produttore l’art.256 comma 1 “ Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *