Archivi autore: Ing. Camilla Corraini

Rientro dalle vacanze all’estero: cosa fare?

Recepiamo il vademecum della Regione Piemonte su come comportarsi per il rientro in Italia dopo aver soggiornato all’estero. 

Nel vademecum si identificano tre possibili casi, a seconda che si stia rientrando da taluni paesi:

CASO 1: si può rientrare senza alcuna comunicazione e senza quarantena

CASO 2: non si può rientrare in Italia

CASO 3: si deve notificare entro 24 ore il rientro al proprio medico di base o al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o presso una struttura alternativa per 14 giorni (modulo “Autodichiarazione di rientro da paesi per i quali è previsto l’isolamento fiduciario”)

In caso di professionisti socio-sanitari e di assistenza alla persona (medici, paramedici, operatori socio-sanitari, badanti e assistenti a domicilio di soggetti vulnerabili) è richiesta la notifica al proprio datore di lavoro attraverso il modulo “Autocertificazione per la ripresa dell’attività lavorativa”: obbligatoria per soggetti che operano nelle ASR, nelle strutture socio-assistenziali pubbliche o private soggette ad autorizzazione ovunque siano stati o se si siano assentati dal lavoro per più di 5 giorni consecutivi, raccomandata per coloro che operano in attività di assistenza alla persona. Personale che svolge attività lavorativa nei settori della Sanità, del Socio-Sanitario e dell’Assistenza alla persona avranno l’obbligo a tampone naso-faringeo e isolamento fiduciario.

Abbiamo preparato un piccolo schema:

Invitiamo, per ogni caso specifico, a contattare il proprio Medico Competente,  i proprio Medici di Medicina Generale e di contattare la Regione Piemonte attraverso il numero verde 800 333 444, o via mail all’indirizzo 800333444@regione.piemonte.it

Corsi di formazione – STI Consulenze

Per il mese di giugno vi proponiamo alcuni incontri formativi per lavoratori e addetti primo soccorso e antincendio.

Di seguito il calendario

  • corso lavoratori modulo generale: mercoledì 10/06 dalle 9,00 alle 13,00 – costo 40,00€;
  • corso lavoratori modulo specifico rischio basso: lunedì 15/06 dalle  9,00 alle 13,00 – costo 50,00€;
  • corso per incaricati antincendio in attività a rischio basso: venerdì 19/06 dalle 9,00 alle 13,00 – costo 50,00€;
  • corso per incaricati primo soccorso (solo teoria): martedì 23 e giovedì 25/06 dalle 9,00 alle 13,00 – la pratica verrà svolta non appena possibile in data ancora da definire, costo 200,00€ per le 12 ore complete.

Tutte le lezioni si svolgono in videoconferenza sincrona con la piattaforma Google Meet, utilizzabile da PC, smartphone e tablet.

I corsi verranno erogati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Tutti i costi sono al netto della rivalsa per la cassa previdenziale (4%).

Iscrizioni alla pagina:

https://www.bachecasicurezza.it/courses/training_authority.php?pk_training_authority=12

EMERGENZA COVID 19 GUIDA ALL’INDIVIDUAZIONE LIVELLI DI RISCHIO

L’obiettivo della presente guida è quella di descrivere alcune norme possibili di comportamento negli ambienti di lavoro allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020.

Premessa

Da quelle che sono le conoscenze ad oggi, si suggerisce che la via di trasmissione da uomo a uomo di SARS-CoV-2 sia attraverso goccioline respiratorie (“droplets”) o per contatto di superfici contaminate, specie le mani, con mucose quali occhi, naso, bocca. Chiunque si trovi a stretto contatto (entro 1 metro) con un soggetto che presenta sintomi respiratori quali starnuti o tosse è a rischio di esposizione a droplets potenzialmente infettive. Si ricorda che si ritiene che non si possa escludere ad oggi che i soggetti asintomatici, che quindi non presentano alcun segno evidente dell’infezione, possa emanare droplets e determinare rischio di infezione. Nella definizione di contatto stretto sono compresi:

  • persone che vivono nella stessa casa di un COVID-19 oppure un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 o con le sue secrezioni (es. fazzoletti sporchi)
  • persona che abbia avuto un contatto diretto o che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 a distanza inferiore a 2 metri e per più di 15 minuti o che abbia viaggiato in aereo nei due posti adiacenti dove il caso era seduto
  • operatore sanitario o altra persona che fornisca assistenza diretta ad un caso di COVID-19

Ragionare sulle corrette procedure e le corrette norme di comportamento significa ragionare non tanto sulle mansioni dei lavoratori ma sulle singole attività svolte per capire quali possono essere ritenute a rischio più elevato, e quali a rischio più contenuto.

Classificazione del rischio per i lavoratori

Le attuali linee guida dividono le attività dei lavoratori nei seguenti livelli di rischio:

Rischio molto elevato di esposizione

I lavori a rischio di esposizione molto elevato sono quelli con elevato potenziale di esposizione a fonti note o sospette di COVID-19, durante specifiche procedure mediche, post-mortem o di laboratorio.

Rischio alto di esposizione

I lavori ad alto rischio di esposizione sono quelli con alto potenziale per esposizione a fonti note o sospette di COVID-19. Si include qui personale dedicato all’assistenza sanitaria, al trasporto di pazienti in veicoli chiusi e operai mortuali.

Rischio medio di esposizione

I lavori a rischio di esposizione media includono quelli che richiedono contatto frequente e/o stretto (entro il metro) con persone che possono essere state contagiate con SARS-CoV-2, ma che non sono pazienti COVID-19 noti o sospetti.

Rischio basso di esposizione

I lavori a basso rischio di esposizione sono quelli impegnati in lavori che non richiedono il contatto con persone sospettate o note di essere infetti da SARS-Cov-2 né frequenti contatti ravvicinati con pubblico e con altri colleghi.

Di seguito riportiamo in tabella un elenco non esaustivo di attività con il corrispondente livello di rischio ipotizzato:

Livello di rischio

Tipologie di lavoratori

Tipologie di attività

Rischio molto elevato

●       operatori sanitari: medici, infermieri, dentisti, operatori del soccorso, tecnici medici di emergenza

●       personale sanitario o di laboratorio

●       personale sanitario e tecnico del servizio di obitorio

●       attività e procedure che possano comportare la formazione di aerosol (intubazione, broncoscopie, indagini nelle vie aeree superiori, esami odontoiatrici, raccolta di campioni invasivi) su pazienti COVID-19 noti o sospetti

●       raccolta e manipolazione di campioni di pazienti COVID-19 noti o sospetti

●       autopsie su corpi di pazienti note o sospettate di avere COVI-19 al momento della loro morte

Rischio alto

●       personale dedicato all’assistenza sanitaria: medici, infermieri ed altro personale ospedaliero

●       operatori del soccorso

●       operai mortuali

●       manutentori

●       addetti gestione rifiuti pericolosi

●       procedure sanitarie in cui il personale possa entrare in contatto con i pazienti ma senza generazione di droplets o di aerosol

●       trasporto pazienti COVID-19 noti o sospetti in veicoli chiusi oppure riparazioni di autovetture in quei veicoli COVID-19 noti o sospetti

●       attività di sistemazione delle stanze e della biancheria di pazienti

●       attività di preparazione dei corpi di persone note o sospettate di avere COVI-19 al momento della loro morte

●       manutenzioni in condotte di aerazione o impianti di trattamento aria potenzialmente esposti a rischio contagio

●       attività di smaltimento rifiuti pericolosi non correttamente chiusi o con possibilità di errata manipolazione

Rischio medio

●       addetti consegne di beni o merci

●       personale addetto alla sicurezza o all’ordine pubblico

●       cassieri, commessi

●       manutentori e addetti officina

●       attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio

●       consegne a domicilio

●       attività educative e di contatto con il pubblico mantenendo il distanziamento sociale

●       riparazioni su macchine o autoveicoli sanificati e senza azioni sull’impianto di aerazione

Rischio basso

●       impiegati

●       uffici tecnici e commerciali

●       addetti aree verdi

●       attività impiegatizie che non prevedano contatti ravvicinati con pubblico o colleghi

●       attività che non comportano formazione di aerosol o la vicinanza

Norme comportamentali

Possiamo raggruppare le norme di comportamento per livelli successivi, partendo da quelle che sono norme di comportamento generali valevoli per i lavoratori come per la popolazione, aggiungendo norme e accortezze particolari man mano che il livello di rischio aumentano.

Si suggeriscono le seguenti norme da applicare, in attività aziendali e anche in situazioni domestiche:

  • garantire igiene delle mani con lavaggio delle mani con acqua e sapone, asciugatura con salvietta monouso e/o frizione con soluzione idroalcolica
  • garantire igiene respiratoria tossendo e starnutendo coprendo naso e bocca utilizzando fazzoletti o nella piega del gomito. I fazzoletti vanno smaltiti in pattumiere chiuse
  • tenere una distanza interpersonale di almeno un metro
  • proteggere le persone più fragili e vulnerabili (seguendo le indicazioni del medico curante e del medico competente)

  • garantire igiene della persona e dei vestiti dividendo i vestiti “da lavoro” in quelli “da casa” e garantendo una adeguata pulizia degli ambienti
  • predisporre una adeguata informazione, formazione e se necessario addestramento sulle norme di comportamento e sull’utilizzo corretto dei dpi
  • smaltire correttamente dei rifiuti
  • non condividere oggetti quali asciugamani, salviette, piatti, bicchieri, posate
  • incrementare la frequenza della pulizia degli ambienti: si consiglia una pulizia regolare seguita da una disinfezione, usando disinfettanti specifici attivi contro i virus, per gli ambienti di lavoro, mobili e superfici frequentemente toccate. In caso di carenza di disinfettanti, la decontaminazione può essere eseguita utilizzando ipoclorito di sodio allo 0,1% – diluizione 1:50 se si utilizza candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5% – dopo la pulizia con un detergente neutro, sebbene non siano disponibili dati per efficacia specifica di questo approccio contro COVID-19. Le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio possono essere pulite con un detergente neutro seguito da una soluzione acquosa di etanolo con una concentrazione di etanolo al 70%
  • aerare frequentemente i locali
  • mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche
  • contingentare il numero di persone nei locali, evitando assembramenti, definendo un numero massimo di persone che possono entrare all’interno dei locali (es. negozi) e agevolando il rispetto della distanza con una segnaletica a terra

  • creare delle zone “neutre” di passaggio di documenti e beni (es: una zona dedicata per i fornitori per lasciare i pacchi da consegnare)
  • apporre separatori quali pannelli di plexiglas in zone di contatto con il pubblico (casse, sportelli, ecc)

In caso di attività a maggior rischio:

  • in via cautelativa far indossare mascherine chirurgiche a tutto il personale, compresi ospiti/pazienti/utenti
  • riorganizzare la disposizione degli spazi per creare delle sale di vestizione e svestizione
  • organizzare un servizio di lavanderia per gli abiti da lavoro che possano essere sanificati ad ogni turno
  • dare indicazione di ricoprire con pellicola trasparente oggetti personali che possono essere utilizzati durante le attività a rischio (es. cellulare) o oggetti condivisi (es: tablet o tastiere di computer) oppure inserirli in buste richiudibili
  • sanificare autovetture o luoghi chiusi (se possibile) prima di iniziare le attività di manutenzione al loro interno

In ambito sanitario le misure di prevenzione generale possono essere le seguenti:

  • raccomandare ai pazienti di coprire naso e bocca in caso di starnuti o tosse
  • offrire mascherine monouso per pazienti con sospetta infezione (la raccomandazione di apporre la mascherina può essere ritenuta idonea anche per i pazienti non noti o asintomatici)

  • ricordare al personale sanitario “i 5 momenti per l’igiene delle mani” dell’OMS
    • prima di toccare un paziente
    • prima di una procedura pulita o asettica
    • dopo il contatto con fluidi corporei
    • dopo aver toccato un paziente
    • dopo aver toccato l’ambiente circostante al paziente
  • tutti i dispositivi di protezione devono essere indossati prima di entrare nella stanza del paziente
  • tutti i letti devono essere posizionati a più di un metro di distanza tra di loro
  • ove possibile una squadra di operatori sanitari dovrebbe essere designata per occuparsi esclusivamente di casi sospetti o confermati per ridurre il rischio di trasmissione
  • effettuare frequentemente la sanificazione della stanza in cui viene visitato l’utente o nelle quali viene effettuata la sua terapia o manipolazione;
  • disinfettare con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (ad esempio, i termometri, gli stetoscopi, lettini, strumentazione, ecc) tra un utente e l’altro
  • tenere un registro di tutte le persone che accedono a vario titolo negli ambienti occupati da pazienti COVID-19, incluso tutto il personale sanitario, che comunque dovrebbero attenersi alle indicazioni generali di prevenzione, e indossare dispositivi di protezione analoghi a quelli previsti dal personale sanitario, e una mascherina medico-chirurgica

Precauzioni per procedure che producono aerosol:

  • aerare adeguatamente i locali, con flusso d’aria di 12 cambi d’aria all’ora
  • utilizzo di dispositivi di protezione individuali come sotto descritto

Selezione degli indumenti da lavoro e dei dpi

Nell’attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano, la selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2. Questo dipende da:

  • tipo di trasmissione (da droplets e da contatto);
  • tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si riduce notevolmente;
  • tipo di contatto assistenziale – Il rischio aumenta quando:
    • il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti).
    • il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione, come ad esempio nelle attività educative e igienico-sanitarie nella struttura
    • si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (esempi: attività igienico-sanitarie quali aiutare il minore a lavarsi).

In questo contesto emergenziale e di carenza di DPI, i filtranti facciali devono prioritariamente essere raccomandati per gli operatori sanitari impegnati in aree assistenziali dove vengono effettuate procedure a rischio di generazione di aerosol.

L’attività assistenziale prolungata e/o continuata con pazienti sospetti/probabili/confermati, in via precauzionale è considerata a maggiore rischio, e come tale, è necessario valutare l’uso dei filtranti facciali in base alla disponibilità e in base alla valutazione del rischio della struttura, effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Ricordiamo sempre che le misure di prevenzione, prima di quelle di protezione, permettono di abbassare il livello di rischio, permettendo quindi ad una attività che potenzialmente è a livello alto di passare a livello medio se ben gestita

Di seguito l’elenco degli abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuali utilizzati all’interno della struttura

●       Mascherina chirurgica

Le mascherine chirurgiche non è raccomandato per i lavoratori esposti a rischio basso. In via cautelativa è ritenuto necessario apporle sul viso per abbassare ulteriormente la possibilità di contatto con persone o superfici infette anche solo potenzialmente.

Le mascherine proteggono limitatamente le mucose naso-orali, ragione per cui devono essere:

–        indossate dagli ospiti della struttura per costituire una utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per aerosol e droplets

–        utilizzate dagli operatori a maggior ragione quando non è possibile garantire la distanza interpersonale di sicurezza

●       Mascherina FFP2/FFP3

I DPI di protezione delle vie respiratorie (facciali filtranti) deve essere valutato per tutti gli operatori che sono a diretto contatto con utenti con sintomi respiratori oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in quarantena. La loro classificazione (FFP1, FFP2, FFP3) definisce il livello di protezione dell’operatore da aerosol e goccioline. Si ricorda che :

–        la tenuta sul viso non può essere garantita in caso di barba o baffi

–        è necessaria una prova di tenuta prima di ogni utilizzo

–        i dispositivi facciali filtranti NON devono essere usati da pazienti COVID-19 in quando non impediscono la diffusione degli agenti patogeni trasmissibili per via aerea

●       Visor

Questo tipo di visiera serve a proteggere adeguatamente gli occhi da schizzi e spruzzi di sangue, saliva o liquidi biologici in generale e può fornire un’adeguata protezione al volto ed alle mucose naso-orali. Si ricorda che:

–        deve essere configurata correttamente a garanzia di una protezione adeguata della testa e del viso (compresi il mento e le orecchie)

–        – è consentito il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista

–        – nel ricondizionamento devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore

●       Camice / Tuta protettiva

Sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2, 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4. È un dispositivo monouso munito di cappuccio che protegge da schizzi e spruzzi e può disporre di disporre di calzari.

–        il sistema di chiusura, posto anteriormente, le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione.

–        in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI.

●       Guanti monouso

Sono ritenuti idonei per la protezione generale da agenti biologici in applicazione delle precauzioni standard. I guanti classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374) proteggono l’utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto. Si ricorda che:

–        i guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano il pittogramma “resistenza a microrganismi”.

–        nella protezione da contatto può essere opportuno utilizzare un secondo paio di guanti da indossare sopra il primo.

Importante è trattare bene i DPI. Facciamo alcuni esempi:

  • non si sposta la mascherina chirurgica, o peggio facciale filtrante spostata sopra la testa o sotto il collo
  • non si tengono i guanti potenzialmente “sporchi” per attività che non li richiedono, ad esempio prendere il caffè in pausa
  • non ci si tocca i capelli con i guanti: piuttosto si utilizzi una cuffia per raccoglierli e proteggerli
  • non si gioca e non si aggiusta la mascherina: una volta indossata bisognerebbe muoverla il meno possibile
  • non si fuma con la mascherina addosso o spostata da parte

Di seguito le indicazioni che si possono dare per l’utilizzo dei DPI per i vari livelli di rischio:

Livello di rischio

Attività svolte

Rischio molto elevato

●       divisa pulita

●       2 paia di guanti monouso

●       mascherina FFP2/FFP3

●       visor

●       tuta completa

Rischio alto

●       divisa pulita

●       guanti monouso

●       mascherina chirurgica o FFP2/FFP3

●       visor

●       camice / tuta completa

Rischio medio

●       divisa pulita

●       guanti monouso

●       mascherina chirurgica

●       visor

Rischio basso

●       mascherina chirurgica (a titolo cautelativo)

●       guanti monouso (a titolo cautelativo)

Si ricorda la procedura di vestizione:

  • togliere i guanti utilizzati per altre attività
  • lavare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
  • controllare l’integrità dei dispositivi: non utilizzare dispositivi non integri;
  • indossare un primo paio di guanti;
  • indossare sopra la divisa la tuta monouso/camice;
  • indossare idoneo filtrante facciale;
  • indossare gli occhiali di protezione;
  • indossare secondo paio di guanti

La svestizione avviene secondo la seguente procedura:

Regole comportamentali

  • evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
  • i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;
  • decontaminare i DPI riutilizzabili;
  • rispettare la sequenza indicata:
  • rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
  • rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
  • rimuovere gli occhiali e sanificarli;
  • rimuovere la maschera FFP2/FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
  • rimuovere il secondo paio di guanti;
  • praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

Riferimenti normativi

DPCM 1 marzo 2020 e DPCM seguenti

Allegato 1 – Norme igieniche negli ambienti scolastici – 29 febbraio 2020

Rapporto ISS COVI-19 n°4/200 – Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all’infezione da SARS-CoV-2 (aggiornato al 31 marzo 2020)

Rapporto ISS COVI-19 n°3/200 – Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie (aggiornato al 16 marzo 2020)

Circolare Ministero della Salute 0005443 del 22/02/2020: COVID-2019 Nuove indicazioni e chiarimenti

Documento AIDII – Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza COVID-19 rev. 02 del 09/04/2020

Documentazione presente su siti istituzionali del Ministero della Salute

Emergenza Coronavirus – agg. del 06.03.2020

Con le nuove disposizioni proviamo ad aggiornarvi sugli attuali cambiamenti a livello nazionale:

Quali sono le misure di prevenzione e di protezione che sono state messe in atto a livello nazionale?

Ad oggi, 06/03/2020, le misure igienico sanitarie suggerite dal Ministero della Salute nel DPCM 04/03/2020:

  • Lavarsi spesso le mani, come da sempre indicazione di buona prassi dell’OMS

  • Mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona
  • Ricordarsi l’igiene respiratoria, quindi starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, coprendo bocca e naso
  • Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro
  • Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
  • Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani
  • Non prendere farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti da un medico
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base cloro o alcool
  • Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Ogni Regione ha ovviamente facoltà di deliberare anche misure più cautelative, in quanto questa situazione è in rapido aggiornamento, ma al momento a livello nazionale sono state impartite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020 le seguenti indicazioni, valide ad oggi fino al 3 aprile (art. 4 comma 1, presente decreto):

  • Sospensione di congressi, meeting, riunioni, eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato di svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità
  • Sospensione delle manifestazioni o eventi svolti in luogo pubblico o privato che comportino affollamento tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in luogo sia pubblico che privato, pur se resta consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico. Sono ammesse attività motorie in genere svolte all’aperto o al chiuso come in piscine, palestre e centri sportivi che non rientrino nelle zone del Lombardo-Veneto già soggette a restrizioni.
  • Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, università per anziani fino al 15 marzo. Sono esclusi i corsi a distanza, i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, medici in formazione specialistica, medicina generale, tirocinanti di professioni sanitarie e attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa. La riammissione ai servizi educativi per l’infanzia rimane subordinata a certificazione medica in caso di assenza pregressa per più di 5 giorni. Si suggerisce l’attivazione della formazione a distanza ove prevista.
  • Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa di DEA e PS per più del tempo indicato dal personale sanitario preposto
  • Limitazione all’accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungo degenza secondo le indicazioni delle Direzioni Sanitarie delle Strutture
  • Se possibile attivazione di modalità di lavoro agile
  • Sospensione di prove di esame quali delle legate al Ministero delle Infrastrutture
  • Istituzione di presidi idonei a garantire nuovi ingressi negli istituti penitenziari

Quali indicazioni possiamo aggiungere?

  • Chiamare il 112 per ogni caso sospetto, in particolare persona con:
    • Febbre superiore a 37,5°C
    • Tosse
    • Sintomi influenzali
    • Difficoltà respiratorie
    • Storia di viaggi o residenza in Cina / contatto stretto con casi confermati o probabili di infezioni da Coronavirus
  • Per tutte le realtà sanitarie e assistenziali predisporre protocolli di sanificazione (che probabilmente saranno già in essere) e corretta informazione a lavoratori e utenti
  • Per ogni sospetto è stato attivato il numero di pubblica utilità 1500

Fonti:

Raccomandazioni del Ministero della Salute

FAQ – Nuovo Coronavirus COVID-19 http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Emergenza Coronavirus – cosa fare?

Noi dello Studio S.T.I.  siamo stati coinvolti in questi giorni come consulenti sulla sicurezza sul posto di lavoro e come RSPP per dare la nostra opinione sull’emergenza Coronavirus. Abbiamo scelto di raccogliere qualche informazione per tutti i nostri colleghi ed i nostri clienti e magari togliere così qualche dubbio.

Che cos’è il Coronavirus?

Si definisce Coronavirus una famiglia di virus che causa patologie respiratorie dalla più comune influenza alla più severa sindrome respiratoria. Esistono ad oggi sette tipi di coronavirus capaci di infettare l’uomo, e quello che oggi sta creando l’emergenza è un nuovo ceppo virale chiamato nCoV. La malattia provocata da questo nuovo Coronavirus ha preso il nome di COVID-19 (CO sta per corona, VI per virus, D per disease (malattia) e 19 è l’anno in cui si è manifestata). I sintomi che può dare sono riportati nell’immagine sottostante

Quali sono le misure di prevenzione e di protezione che sono state messe in atto a livello nazionale?

Ad oggi, 24/02/2020, le misure precauzionali possono essere riassunte nel documento di raccomandazioni della Ministero della Salute:

Ogni Regione ha facoltà di deliberare anche misure più cautelative: le regioni del nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, …) in intesa con il Ministero della Salute, hanno adottato misure straordinarie per il contenimento della diffusione del COVID-19. Regione Piemonte in particolare ha deliberato misure quali:

  • – Sospensione delle manifestazioni o iniziative che comportino l’afflusso di pubblico e che quindi possano determinare un rischio sanitario (fiere, sagre, attrazioni, lunapark, concerti, eventi sportivi, attività di spettacolo, teatri, cinema, sale da ballo, locali di intrattenimento). Non sono comprese le attività che attengono all’ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali escludendo l’utilizzo di spogliatoi e docce, salvo l’utilizzo dei servizi igienici.
  • – Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole nonché di corsi professionali ed universitari
  • – Sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura
  • – Sospensione dei viaggi di istruzione
  • – Non sono sospesi i centri linguistici privati, i centri musicali privi di afflusso di pubblico e le scuole guida
  • – Previsione dell’obbligo di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per gli individui che abbiano fatto ingresso in Piemonte da zone identificate a rischio epidemiologico dall’OMS
  • – Non sono sospese le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio-sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità, i mercati.
  • – Non sono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli famigliari. Si ritiene consigliabile l’esecuzione delle funzioni all’aperto

Questa situazione è in rapido aggiornamento, e ogni Regione ha facoltà di aumentare tali misure o diminuirle. Al momento la Regione Lombardia, in particolare la zona del Lodigiano è quella con le misure più restrittive.

Il Datore di Lavoro deve aggiornare la valutazione dei rischi?

All’art. 17 de D.Lgs. 81/08 si dispone che il Datore di Lavoro abbia l’obbligo non delegabile alla “valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28”. Il punto quindi è: il coronavirus è da citare tra i rischi ambientali? Probabilmente nel nostro DVR saranno già inclusi rischi legati alla presenza di persone nei nostri luoghi di lavoro. Il coronavirus è da ritenersi un rischio occupazionale? In questo caso il nostro DVR dovrebbe già prevedere una relazione sul rischio biologico e probabilmente una procedura da adottare in casi di necessità.

A meno che non ci siano delle variazioni particolari non dovrebbe essere necessario aggiornare alcuna valutazione. Nulla vieta di predisporre delle procedure aggiuntive per far fronte alle indicazioni del Ministero e della Regione e proporre momenti di informazione ai lavoratori.

Quali indicazioni possiamo dare?

Di sicuro le indicazioni di buon senso:

  • – Ricordare che è fondamentale lavarsi spesso le mani, come da linee guida OMS

  • – Chiamare il 112 per ogni caso sospetto, in particolare persona con:
    • Febbre superiore a 37,5°C
    • Tosse
    • Sintomi influenzali
    • Difficoltà respiratorie
    • Storia di viaggi o residenza in Cina / contatto stretto con casi confermati o probabili di infezioni da Coronavirus
  • – Per tutte le realtà sanitarie e assistenziali predisporre protocolli di sanificazione (che probabilmente saranno già in essere) e corretta informazione a lavoratori e utenti
  • – Per ogni sospetto è stato attivato il numero di pubblica utilità 1500

Fonti:

Raccomandazioni del Ministero della Salute

FAQ – Nuovo Coronavirus COVID-19 http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228

Ordinanza contingibile e urgente n°1 – Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

“Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile ed urgente n°1 de Ministero della Salute, d’Intesa con il Presidente della Regione Piemonte”

Modello Unico Dichiarazione Ambientale

Attraverso il  DPCM 21 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 è stato definito il modello da usare per il MUD 2016, ovvero il Modello Unico di Dichiarazione relativamente ai rifiuti prodotti, trasportati e ricevuti nel 2015.

Viene confermato il modello già usato nel 2015. La scadenza è ormai quella consueta del 30 aprile 2016.

Sulla base del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico Ambientale), così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, i soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, sono:

  1. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  2. imprese ed enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
    – da lavorazioni industriali,
    – da lavorazioni artigianali,
    – dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  3. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  4. commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  5. chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
  6. imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000;
  7. enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi;
  8. consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti;
  9. Comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali;
  10. gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione.

Soggetti esclusi
Sono, di conseguenza, esclusi dalla presentazione del MUD:

  1. imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui al punto 2) di cui sopra;
  2. imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti dalle stesse attività di cui al punto 2), ma che non hanno più di dieci dipendenti;
  3. imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000;
  4. soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita;
  5. professionisti, non associati in forma d’impresa, che erogano prestazioni sanitarie (es. studi medici e dentistici in genere con relativa produzione di rifiuti pericolosi);
  6. imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  7. produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti” o “imprese”;
  8. soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Modalità di presentazione
Il MUD sezione rifiuti va presentato alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale che produce o gestisce i rifiuti stessi.
Per le imprese di solo trasporto dei rifiuti, per unità locale s’intende la sede legale; per le imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede presso la quale l’impresa conserva i registri di carico e scarico.

Il MUD sezione rifiuti può essere compilato:
– su supporto cartaceo (esclusi i grandi produttori e gestori di rifiuti, oltre che gli autodemolitori e simili);
– su supporto digitale: a tal fine è disponibile un apposito software scaricabile dai siti di Ecocerved e Unioncamere;
– per via telematica, tramite l’apposito sito.
Nei primi due casi il MUD può essere consegnato direttamente allo sportello camerale o spedito con raccomandata senza avviso di ricevimento.
Per ogni MUD presentato occorre pagare i diritti di segreteria, di importo variabile a seconda del supporto utilizzato.

Radiazioni ottiche artificiali: obblighi dei datori di lavoro

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise nel seguente modo:

  • Radiazioni ultraviolette (400 – 100 nm)
  • Radiazioni nello spettro visibile (380 – 780 nm)
  • Radiazioni infrarosse (780 – 1000 nm)

 

Inoltre si possono ancora suddividere le ROA in “coerenti” come i laser e “non coerenti” come la luce prodotta da sorgenti luminose come le normali lampade.

 

Perché questa valutazione?

L’esposizione a radiazioni luminose può provocare danni agli occhi e alla pelle, a seconda della lunghezza d’onda della luce analizzata e della sua intensità. Alcuni di questi rischi sono: sovraesposizione a luce visibile che provoca disturbi temporanei visivi quali abbagliamento e accecamento temporaneo; rischio di incendio ed esplosione innescati dalle sorgenti stesse; ulteriori rischi quali il rischio termico, elettrico.

 

Obblighi del datore di lavoro

Come definito nell’art. 15 del D.Lgs: 81/2008 il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, ragione per cui anche questo rischio non può essere non valutato. Il Titolo VIII (agenti fisici) al Capo V (protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali) definisce che devono essere valutate tutte le sorgenti di radiazione coerenti e non coerenti, analizzando livello, gamma, lunghezza d’onda e durata dell’esposizione e qualsiasi effetto sulla salute sicurezza dei lavoratori. Di quali attrezzature quindi stiamo parlando?

  • laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
  • saldatura elettrica ad arco;
  • utilizzo di plasma per il taglio e la saldatura;
  • lampade germicide;
  • sistemi LED per fototerapia;
  • lampade abbronzanti;
  • lampade ad alogenuri metallici;
  • corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
  • apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico

 

Si ricorda inoltre che per i lavoratori che debbano indossare DPI per la protezione di occhi e pelle perché potrebbero essere esposti a livelli superiori ai valori limite deve essere attivata la sorveglianza sanitaria.

Stress lavoro correlato: una valutazione obbligatoria dal 2010. Chi deve farla? Ogni quanto?

Come cita l’articolo 17 del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, e tra questi è presente anche lo stress lavoro-correlato.

L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro afferma che “lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento in cui le richieste provenienti dall’ambiente lavorativo eccedono le capacità dell’individuo nel fronteggiare tali richieste”. E L’Accordo Interconfederlare del 9/6/2008, all’art. 3, afferma che lo stress lavoro correlato è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.

Come può quindi il datore di lavoro valutarlo? Una lettera circolare del 18/11/2010 della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro ci aiuta in questo compito, e stabilisce che prima va fatta una valutazione preliminare e se i valori di questa risultino non bassi bisogna effettuare una valutazione più approfondita.

Andiamo con ordine…

Nella valutazione preliminare, il datore di lavoro prende in considerazione dati oggettivi, divisi in tre famiglie:

  • Eventi sentinella
    • Indici infortunistici
    • Assenze per malattia
    • Provvedimenti disciplinari
    • Segnalazioni
  • Fattori di contenuto del lavoro
    • Ambiente di lavoro e attrezzature
    • Carichi e ritmi di lavoro
  • Fattori di contesto del lavoro
    • Ruoli nell’organizzazione
    • Conflitti interpersonali
    • Comunicazione aziendale

Se da questa valutazione preliminare non derivano elementi di rischio, il compito del datore di lavoro è solo quello di inserire tale valutazione nel DVR e definire un piano di monitoraggio. In caso contrario bisogna provvedere ad una valutazione di secondo livello attraverso focus group, questionari e interviste.

Si ricorda che pur essendo una valutazione obbligatoria ogni due anni (se la valutazione preliminare non ha fatto emergere fattori di rischio) ogni documento sulla sicurezza è sempre un documento vivo, e va rivisto quando ci siano modifiche e cambiamenti significativi e ogni volta la situazione lo richieda.

Defibrillatori: obbligo per le società sportive

In Italia circa 60mila persone all’anno muoiono per una crisi cardiaca improvvisa. Voi sapreste cosa fare?

Il Decreto 24 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013, definisce l’obbligo di idonea certificazione medica per attività sportive non agonistiche e linee guida sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e altri dispositivi salvavita. Il defibrillatore automatico di emergenza (DAE) è un dispositivo medico che ha come obiettivo quello di riattivare la funzionalità cardiaca in caso di fibrillazione ventricolare o altri ritmi defibrillabili come l’attività elettrica senza polso (PEA). Il defibrillatore ha la capacità di valutare l’attività cardiaca e prendere la decisione di scaricare una carica elettrica adeguata sul cuore dell’infortunato se le condizioni lo permettono. Questo è uno strumento molto importante per un soccorso adeguato e tempestivo in casi di arresto cardiaco.

Che cosa si intende per attività sportiva non agonistica?

Il Decreto definisce attività amatoriale una attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Tutte le palestre, le scuole di danza ed i circoli sportivi sono quindi soggetti a questo Decreto, mentre esso non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

Obbligo di tutte queste realtà è quindi quello di munirsi di un defibrillatore e formare adeguatamente un numero sufficiente di addetti (con aggiornamento ogni 2 anni) entro 30 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, quindi salvo proroghe entro il 20/01/2016.

E l’altra domanda importante è: ci sono altre realtà che hanno l’obbligo di mettere nella loro struttura un defibrillatore? Obbligo esplicito no, ma la legge 191 del 2009 con il relativo decreto ministeriale 18/03/2011 raccomanda la presenza di DAE in tutti i luoghi di grande affluenza come alberghi, ristoranti, centri commerciali, cinema, piscine e stabilimenti balneari. Questo nell’ottica di una cultura della sicurezza e della salute non solo nei luoghi di lavoro che sia estesa per quanto possibile a tutta la popolazione.

Si ricorda inoltre che il nuovo modello OT24 ha incluso l’adozione da parte delle aziende di DAE e l’organizzazione di corsi BLSD tra gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro ritenuti idonei per ottenere lo sconto di prevenzione.