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Con la Legge 1° dicembre 2018 n. 132, all’Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti e/o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze ambientali e non, prevede l’elaborazione di:

1. Piano di emergenza interno (competenza Gestore)
2. Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)

Per la redazione del Piano di Emergenza Interno Rifiuti (PEIR), si è presa in esame la Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.

1. Piano di emergenza interno 
L’art. 26-bis dellaLegge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Il piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. Il termine ultimo per la redazione del documento è il 4 Marzo 2019. Successivamente il decreto deve essere inoltrato al prefetto competente per territorio affinchè esso rediga il piano emergenza esterna di cui al successivo punto.

2. Piano di emergenza esterno 
Il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. Questo risulta di competenza del prefetto.

Genesi Ambiente rimane a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti, nonché per la redazione del Piano di Emergenza interno e le attività correlate.

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