L’articolo 25 comma 1 lettera l specifica che il
medico competente effettua il sopralluogo degli ambienti di lavoro
almeno una volta l’anno. Eppure, viene prevista la possibilità anche di
derogare a questa ed effettuare il sopralluogo con una periodicità
diversa. Vediamo come fare.
L’articolo 25 riporta gli obblighi del medico competente. Spesso, i
datori di lavoro prestano a questi scarsa attenzione pensando che,
poiché il destinatario è il medico competente, questi non determinino
particolari responsabilità per il datore di lavoro.
In realtà, l’articolo 18 comma 1 lettera g prevede:
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste
dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto;
Quindi, il datore di lavoro deve anche vigilare che il medico competente
rispetti gli obblighi derivanti dall’applicazione della norma tra cui
quelli previsti al succitato articolo 25.
Uno di questi obblighi è la visita periodica degli ambienti di lavoro richiamata all’articolo 25 comma 1 lettera l:
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la
indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
La visita, chiamata generalmente “sopralluogo periodico”, serve al
medico competente per analizzare le condizioni di salubrità degli
ambienti in cui si trovano ad operare i lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria. Dagli elementi recepiti, il medico, oltre a dare
indicazioni di igiene, può derivare indicazioni utili per eventuali
aggiornamenti del protocollo sanitario. Il sopralluogo è anche
l’occasione per visionare le postazioni di lavoro alle quali sono
adibiti lavoratori con particolari prescrizioni o dove sono state
individuate eventuali situazioni di rischio sanitario.
Come si evince dalla norma, questo sopralluogo avviene con cadenza
almeno annuale ma, prevede il comma citato, il medico può optare per una
periodicità diversa. Alcuni interpretano “almeno” come una limitazione
anche della diversa periodicità, nel senso che il medico può optare per
una periodicità solo inferiore a 1 anno e non superiore. Pur
comprendendo le ragioni di questa interpretazione, non la condivido in
quanto, altrimenti, non sarebbe stato necessario mettere questa opzione
in quanto periodismi inferiori avrebbero comunque rispettato l’”almeno
una volta all’anno”.
Le ragioni per la riduzione del numero di sopralluoghi del medico
possono derivare, ad esempio, dalla semplicità dell’attività e degli
ambienti, oltrechè dei rischi lavorativi. In un’azienda di soli
impiegati, i lavoratori vengono visitati con cadenza biennale o
quinquennale, quindi potrebbe avere senso ridurre a 1 sopralluogo/2 anni
per farlo combaciare con le visite. Questo anche in considerazione
della non particolare variabilità delle condizioni di lavoro e degli
ambienti di lavoro.
Nulla vieta, che il periodismo vari nel corso del tempo. All’inizio del
rapporto tra medico e azienda, la periodicità potrebbe essere anche di
più sopralluoghi all’anno, fino a quando gli ambienti di lavoro non sono
stati del tutto compresi e valutati dal medico per poi ridurre il
numero di visite degli ambienti tenendo conto delle variazioni
intervenute.
Inoltre, sebbene non previsto dalla normativa, in caso di modifiche
degli ambienti di lavoro, dovendo il medico competente partecipare
all’aggiornamento della valutazione dei rischi, potrebbe essere
necessario un suo sopralluogo per analizzare le modifiche intervenute.
Come spesso accade, dobbiamo tradurre l’obbligo normativo per renderlo
uno strumento utile al processo di miglioramento aziendale.