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L’articolo 263 del D.Lgs. 81/2008 riporta le sanzioni applicabili al preposto in merito alle prescrizioni legate a sostanze pericolose, sostanze cancerogene e mutagene, amianto.
Vediamo insieme a quali prescrizioni corrispondono per capire meglio quali obblighi la normativa ponga in campo al preposto in questa specifica materia.

A differenza dell’articolo 19, il titolo IX non riporta un articolo specifico dedicato a questa figura. tuttavia, per il preposto, sono previste specifiche sanzioni riportate all’articolo 263. Da queste, possiamo derivare quali siano le prescrizioni sicuramente applicabili al preposto, pur rimanendo gli obblighi generali dell’articolo 19 applicabili al caso specifico.

Articolo 263 – Sanzioni per il preposto

  1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:
    a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
    b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 279,21 a 1.116,82 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

Capo I – Agenti chimici pericolosi
Articolo 225 (Misure specifiche di protezione e prevenzione): al preposto spetterà la vigilanza circa il rispetto delle decisioni prese dal datore di lavoro o del dirigente in merito alle misure specifiche adottate. In particolare, si segnalano le misure procedurali (comma 5 lettera b) e le misure di protezione collettive e individuale (comma 6). Analogamente, il preposto potrebbe essere il soggetto incaricato di informare i lavoratori di eventuali superamenti dei valori limite e delle misure prese o da prendere per il contenimento dei livelli

Articolo 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze): in assoluta continuità con l’articolo 19 comma 1 lettera d, il preposto riveste un ruolo importantissimo in caso di emergenza, soprattutto in caso di aziende medio/grandi

Articolo 228 (Divieti): al preposto spetta l’obbligo di vigilare sul divieto di produzione e impiego dei prodotti vietati in allegato XL. In caso di deroghe, il preposto vigilerà che le modalità di lavoro siano rispettose delle prescrizioni riportate nell’articolo e nel provvedimento di deroga.

Articolo 229 (sorveglianza sanitaria): il preposto è pedina fondamentale anche per controllare che siano esposti ad agenti chimici pericolosi solo coloro che hanno un’idoneità sanitaria adeguata anche in merito a questo specifico rischio. Inoltre, il preposto dovrà vigilare sul rispetto delle eventuali prescrizioni segnalate dal medico competente o definite dal datore di lavoro.

Capo II – Agenti cancerogeni e mutageni
Articolo 235 (sostituzione e riduzione): al preposto spetterà la vigilanza circa il divieto di utilizzare un determinato prodotto sostituito oppure di usarne un quantitativo maggiore rispetto allo stretto necessario. Analogamente, per le sostanze da usarsi a ciclo chiuso, il rispetto delle corrette modalità di lavoro non può che essere appannaggio del preposto.

Articolo 236 comma 3 (Valutazione del rischio): il preposto dovrà vigilare sul rispetto delle misure decise a fronte della valutazione del rischio e corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi adottati al fine di contenere l’esposizione.

Articolo 239 (informazione e formazione): il preposto diventa un ingranaggio essenziale nella catena di scambio delle informazioni e della formazione, compresa la colorazione dei contenitori e imballaggi. Il preposto diventa un “messaggero” del datore di lavoro ma vigila anche sul rispetto di quanto trasmesso.

Articolo 240 (esposizione non prevedibile): il preposto, in caso si verifichino condizioni anomali con sovraesposizioni ad agenti cancerogeni, farà in modo che vengano effettivamente attuate le misure che il datore di lavoro avrà deciso al fine di contenere il rischio.

Articolo 241 (operazioni lavorative particolari): quando vengono svolte alcune lavorazioni particolari, quali pulizie industriali, manutenzioni ecc. i lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni a cui normalmente non sarebbero stati esposti o l’esposizione potrebbe essere maggiore. Il rispetto di specifiche misure tecniche e procedurali è essenziali ad evitare l’insorgere di gravi danni. il preposto, chiaramente, svolgerà in questi casi una funzione insostituibile in quanto sono proprio questi i casi in cui non è possibile adottare misure tecniche di prevenzione.

Articolo 242 (sorveglianza sanitaria): come per gli agenti chimici, anche per le sostanze cancerogene, il preposto deve conoscere lo stato di salute generale dei lavoratori, in particolare, le limitazioni applicabili per poterne verificare il rispetto da parte del singolo lavoratore.

Capo III – Amianto

Articolo 248 comma 1 (individuazione della presenza di amianto): il preposto dovrà porre la questione legata all’eventuale presenza di amianto richiedendone la presenza o meno anche in base all’attività sul campo.

Articolo 254 (valore limite): il preposto dovrà impedire, in base alle sue conoscenze, che i lavoratori possano esporsi a valori di concentrazione maggiore di quelli limite impedendo l’accesso ad eventuali aree contaminate in maniera grave. Analogamente, il preposto vigilerà sull’uso adeguato dei dispositivi di protezione individuale.

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