Vi sono casi in cui l’azienda presenta una sola via di esodo.
Questo può essere dovuto alle dimensioni dell’azienda stessa o condizioni permanenti o anche solo temporanee.
Vediamo insieme quando questa possibilità non è in contrasto con la normativa vigente.
Il D.M. 10/03/1998 prevede che:
“ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;“
In presenza di attività valutate a basso o medio rischio, quindi, possiamo quindi avere anche una sola via di uscita.
Lo stesso D.M. prevede che, nel caso in cui sia presente una sola via di uscita, le distanze per raggiungere l’uscita di piano o la presenza di due uscite, siano inferiori rispetto a quelle previste in presenza di due uscite:
“e) i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio
- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso“
Nel caso in cui, la via di esodo sia unica solo per un certo tratto, questo tratto deve rispettare i valori sopra riportanti, mentre si dovrà anche verificare che la lunghezza complessiva non superi i valori riportati nel D.M. quando sono presenti più vie di esodo.