La pianificazione delle procedure da adottare in caso di emergenza è un’attività di assoluta importanza. Tuttavia, non tutte le imprese sono obbligate a predisporre un piano di emergenza.
Scopriamo quali sono i soggetti obbligati e quali no.
L’articolo 43 comma 1 lettera d del D.Lgs. 81/20087 prevede:
“[il datore di lavoro] programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;“
Gli interventi utili ad ottenere questo obiettivo sono:
1) interventi per l’individuazione tempestiva delle situazioni di emergenza;
2) interventi per la segnalazione delle situazioni di emergenza;
3) interventi per la messa in sicurezza delle persone, eventualmente, grazie all’abbandono dei locali.
Gli interventi possono essere tecnici (segnaletica, mezzi di estinzione ecc.), gestionali (organizzazione delle squadre di emergenza) o procedurali.
Sebbene il D.Lgs. 81/2008 non si spinga oltre sul tema, ci viene in aiuto il D.M. 10/03/1998, ancora in vigore in attesa del decreto previsto all’articolo 46 comma 3, che prevede, all’allegato VIII, i casi in cui è obbligatoria la predisposizione del piano di emergenza e i suoi contenuti minimi.
Quando ricorre l’obbligo della predisposizione del piano di emergenza?
Il punto 8.1 del D.M. 10/03/1998 prevede che l’obbligo si applichi a tutte le attività di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, che, al comma 2, recita:
“2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente Decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.“
L’articolo 3 comma 2 recita, invece:
“2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).“
Ne deriva che l’obbligo della predisposizione del piano di emergenza si applica a:
1) aziende con 10 o più addetti (da intendersi ragionevolmente alla definizione di lavoratore di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/2008);
2) aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ora riportante nel D.P.R. 151/11.
Per chi non rientra nell’obbligo di predisposizione del piano, cosa bisogna fare?
Il comma 2 dell’articolo 5 richiama, comunque, l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (da intendersi genericamente come “emergenza”).
Inoltre, permane l’obbligo per tutte le imprese di “informazione scritta sulle misure antincendio” come previsto al punto 7.5 del D.M. 10/03/1998:
“L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo’ avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio.
Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.“
Ribadito anche al punto 8.2:
“Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.“.
Potremmo, quindi dire, che dove non venga predisposto il piano di emergenza, il datore di lavoro dovrà predisporre le c.d. istruzioni antincendio riportante indicazioni su come comportarsi in caso di emergenza. Per quanto concerne le planimetrie riportanti le vie di esodo, la norma rimanda ad una “possibilità” lasciata al datore di lavoro in base alle caratteristiche del luogo di lavoro.
Alleghiamo alla presente un esempio modificabile di “Istruzioni antincendio”.
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