“La tutela del benessere fisico e morale del lavoratore, obbligo dell’imprenditore, riguarda anche i casi di mobbing. Con sentenza n. 10037 del 15 maggio 2015 la Cassazione ha affermato che attività vessatorie, nel caos in cui sfocino nel mobbing, commesse da un superiore nei confronti di un lavoratore, non esonerano il datore di lavoro dalla responsabilità derivante dalla mancata adozione di strumenti di controllo e gestione anche di queste situazione.
Nel caso in cui le azioni persecutorie e la condotta mobbizzante siano talmente gravi, da non poter essere sconosciute al datore di lavoro; il quale, di fronte a tale comportamento non adotta adeguate misure, diventa colpevole, alla stregua del soggetto che ha commesso materialmente gli atti vessatori, al fine del risarcimento dei danni sul piano psico-fisico sopportati dal dipendente.”