;”Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, la normativa prevede l’istituzione di una cartella sanitaria, ovvero di un sistema documentale di raccolta di tutti i dati sanitari che il medico competente, in occasione delle visite, ha archiviato nel processo finalizzato alla verifica dell’idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione loro assegnata.
Una delle modifiche introdotte alla materia dal D.Lgs. 81/2008 riguarda l’obbligo della consegna, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio. Questa previsione normativa, è stata inserita per far sì che la cartella raccolga la storia intera del lavoratore dal punto di vista sanitario e permetta al medico in fase di visita preventiva, di dover ripartire da zero.
I riferimenti normativi riguardante questo obbligo prevedono:
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Art. 25 Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
Da quanto sopra, si evince che:
1) il datore di lavoro deve istituire una procedura che preveda la comunicazione al medico competente di tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro;
2) il medico competente deve attrezzarsi per fare in modo che, al momento della cessazione del rapporto, possa effettuare una copia della cartella e consegnarla al lavoratore.
Si ricorda che, tra gli obblighi di cui all’art. 18 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, vi è anche il controllo circa il rispetto delle norme da parte del medico competente.
Per quanto concerne le sanzioni:
Per il datore di lavoro e dirigente che non comunicano al medico la cessazione del rapporto di lavoro la sanzione amministrativa prevista va da 548,00 a 1.972.80 euro;
Per il medico competente che non fornisce al lavoratore, alla dimissione, copia della cartella sanitaria l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro;
Per il datore di lavoro che non si assicura che il medico adempia all’obbligo di consegna della cartella sanitaria, è prevista ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.
La verifica da parte del datore di lavoro circa l’adempimento dell’obbligo di consegna della cartella può avvenire, ad esempio, in occasione della riunione periodica mediante intervista del medico stesso e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.”
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