“Il D.Lgs. 81/2008 tutela la salute dei lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata. Tuttavia, all’interno delle aziende, si configurano rapporti di lavoro di due tipi: 1) lavoratori identificabili come tali secondo l’art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 (“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”); 2) le aziende e gli artigiani che, per conto della committenza, svolgono attività in appalto. Nel primo caso, si ha un’applicazione integrale di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e i “rapporti di forza” sono chiaramente e univocamente identificabili: datore di lavoro e lavoratori subordinati. Nel secondo caso, si creano diversi livelli: 1) committente: ha potere diretto su chi svolge l’appalto o l’opera identificata potendo egli stesso interrompere i lavori o rifiutare il pagamento a fronte di un mancato rispetto degli accordi contrattuali; 2) datore di lavoro appaltatore: in quanto detentore dei poteri verso i propri lavoratori. Nella seconda fattispecie rientrano, appunto, i contratti d’appalto e opera. Per contratto d’appalto si deve intendere: (art. 1655 Codice Civile) ” “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”. Per contratto d’opera, invece, si deve intendere: (art. 2222 Codice Civile) ” “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.” In tutti questi casi, la normativa prevede, in base a quanto prescritto dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008, i seguenti obblighi a carico del Committente: 1) verifica dell’idoneità tecnico professionale delle aziende appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi con cui si crea un contratto d’appalto e opera; 2) informazione a tutti gli appaltatori che accedono ai luoghi di lavoro del committente, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 3) cooperare e coordinare tutte le aziende impegnate al fine della gestione e riduzione dei rischi da interferenza.