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Può capitare che un’azienda debba svolgere dei lavori molto semplici a bordo strada. E’ sempre necessario delimitare la zona adottando specifica segnaletica stradale? Vediamo cosa prevede il Codice della Strada.

La norma di riferimento per il caso in oggetto è l’articolo 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il c.d. Codice della Strada.

L’articolo recita:

Art. 21.
Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 a euro 3.471.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Si verificano, quindi, due situazioni diverse:

  1. Opere o deposito di materiali: in questo caso, si devono adottare accorgimenti per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione e la visibilità, anche di notte, degli operatori;
  2. Cantieri stradali: è prevista l’apposizione di specifica segnaletica stradale.

Nel caso di semplici lavori, quindi, si dovrà operare in questo modo:

  1. Pianificare l’attività in modo da non arrecare intralcio alla viabilità, in modo da evitare che questo determini la necessità di apposizione di segnaletica. Questo può avvenire mediante un lavoratore che rimane sul lato della strada in direzione opposta al verso di percorrenza della corsia ad una distanza di circa 50 metri dal punto di effettuazione dell’intervento;
  2. L’attività deve essere svolta in due in modo che uno rimanga a segnalare la parziale occupazione della corsia e l’altro effettui il lavoro. Entrambi dovranno indossare indumenti ad alta visibilità.

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