Quesito: un preposto che ha partecipato all’aggiornamento insieme ai lavoratori, deve poi anche fare l’aggiornamento come preposto?
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, emanato come attuazione di una delega prevista all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, ha normato anche la formazione dei preposti e dei dirigenti andando anche a definire l’aggiornamento richiesto; lo stesso Accordo, evidenzia come, non essendo oggetto della delega, i contenuti relativi alla formazione e aggiornamento di dirigenti e preposti “costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica.”.
L’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 “Linee guida applicative”, riporta quest’ulteriore indicazione: “Quanto all’aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale, – che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori”, determinando nella sostanza, una sovrapposizione, tra i due obblighi formativi.
Ancora più chiaro è definitivo, è quanto previsto dall’Accordo 7 luglio 2016 che, oltre a normare la formazione per RSPP/ASPP, ha dato anche attuazione a quanto previsto all’articolo 14-bis D.Lgs. 81/2008, inserito nel decreto dalla Legge 09/08/2013 n. 98, noto come Decreto del Fare.
Il comma 14-bis, infatti, prevede quanto segue:
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. […]
La Conferenza Stato Regioni, in occasione del riordino del percorso formativo per ASPP e RSPP, ha introdotto anche le c.d. equipollenze, riportate all’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
All’interno di questo allegato, nella sezione dedicata agli aggiornamenti e, nello specifico, alla riga in cui si parla dell’aggiornamento “LAVORATORE Formazione specifica 6 ore”, in corrispondenza della colonna “PREPOSTO 6 ore”, riporta la dicitura “TOTALE” che, come si evince dal primo paragrafo dell’allegato III, va intesa come “si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o aggiornamento previsto per il soggetto individuato”.
Stefano
Ing. Fabio Rosito
Stefano
Stefano
Ing. Fabio Rosito
Stefano
Ing. Annalisa
Ing. Fabio Rosito
ELEONORA DE ROATE
Ing. Fabio Rosito
Francesco P.
Ing. Fabio Rosito
Antonello
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