Abbiamo posto alla Regione Piemonte un quesito specifico relativamente ai sopralluoghi del medico competente in aziende che operano in più sedi diverse.
Ecco i quesiti che abbiamo posto:
1) in caso di azienda con un’unità produttiva ma diverse sedi operative, il sopralluogo del medico deve essere fatto su tutte le sedi, solo sull’unità produttiva oppure a campione?
2) in caso di più medici competente, tutti devono visitare i luoghi di lavoro oppure solo il coordinatore o possono organizzarsi per effettuare i sopralluoghi tra di loro?
Il sopralluogo del medico competente è previsto dall’articolo 25 comma 1 lettera l del D.Lgs. 81/2008 che prevede:
1. Il medico competente:
[…]
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa
dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della
sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
Da questa previsione discende che il medico competente ha l’obbligo di
visitare gli “ambienti di lavoro” con cadenza annuale o diversa, decisa
in accordo con il datore di lavoro che l’annoterà sul DVR. Il titolo I,
nel quale si trova la previsione, non definisce cosa sia un ambiente di
lavoro.
L’Interpello 8/2015 del 02/11/2015 specifica che:
“In merito al secondo quesito, relativo all’obbligo per il medico
competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione, considerato
che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi,
ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a
tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista
collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute
e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro”.”.
Entrando nello specifico dei quesiti posti alla Regione Piemonte tramite
il servizio info.sicuri@regione.piemonte.it, abbiamo ricevuto la
seguente risposta:
“1) Il MC, se unico, deve effettuare sopralluogo in tutte le sedi ove
vi siano lavoratori; qualora siano presenti altri MC ognuno effettuerà
il sopralluogo presso la sede in cui è nominato ed effettua la
Sorveglianza sanitaria
2) Il MC deve effettuare il sopralluogo presso la sede ove è competente
(Nominato); il coordinatore, ove incaricato della sorveglianza
sanitaria, deve effettuare i sopralluoghi nelle sedi di competenza.”
Ne deriva quanto segue:
1. il sopralluogo degli ambienti di lavoro deve avvenire in TUTTI i luoghi che ospitano i lavoratori dell’azienda;
2. in presenza di più medici competenti, se per questi sono fissati
ambiti territoriali specifici, l’obbligo si riferisce all’ambito
territoriale di competenza.
Ricordiamo che, il datore di lavoro ha l’obbligo di esigere, da parte
del medico competente, il rispetto degli obblighi in carico a
quest’ultimo, compresi i sopralluoghi periodici degli ambienti di
lavoro. Questo in virtù dell’applicazione dell’articolo 18 comma 1
lettera g:
“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste
dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto;”
Il mancato rispetto di questo punto prevede una sanzione a carico del
datore di lavoro che comporta un’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro.