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La Commissione risponde ad una richiesta di interpello dell’Università di Napoli circa la possibilità di estendere, tramite accordo interno, il numero massimo di allievi ai corsi di formazione sulla sicurezza

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: «È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?»

 

La Commissione, dopo aver elencato i riferimenti legislativi applicabili, risponde così all’interpello sul numero massimo di allievi:

“Tanto premesso, la Commissione pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”

E’ indicativo il richiamo non al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ma alle tabelle allegate all’Accordo del 2016 che riassumono gli elementi derivanti dai diversi accordi di formazione e non solo. Ne consegue che, ancora di più, quegli allegati sono da ritenersi punto di riferimento anche normativo.

Leggi il testo dell’Interpello

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