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Il D.Lgs. 151/2015 aveva modificato, all’interno del Titolo III del D.Lgs. 81/2008, la definizione di “operatore” in questo modo:
l) all’articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»
Pertanto, era stato introdotto l’obbligo di formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro specifiche anche il datore di lavoro.
L’interpello, però, pone l’attenzione su un tema: la modifica non ha interessato i successivi articoli che continuano a fare riferimento al “lavoratore” e non all'”operatore”.
Ne consegue che, sebbene anche per il datore di lavoro rimanga il divieto di utilizzo delle attrezzature di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, richiamate dall’articolo 73 comma 5 dove si parla effettivamente di “operatori”, non essendo quel punto sanzionato, non è possibile applicare altri requisiti presenti negli articoli dove, invece, si richiama ancora il termine di “lavoratore”.

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