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La legge 162/2019, specificatamente all’articolo 36, riporta quanto segue:
“Art. 36. Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 otto-bre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunica-zione all’INAIL e tariffe)
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».”
Da questo intervento normativo, discendono due modifiche sostanziali:
1) Il costo delle verifiche di messa a terra sarà uguale per tutti, quindi non esisterà più la possibilità di trovare tariffe completamente diverse una dall’altra;
2) Il datore di lavoro deve comunicare, telematicamente, all’INAIL il soggetto che ha deciso di incaricare per le verifiche di messa a terra.
In sostanza, ci troviamo di fronte ad una omogeneizzazione del processo con quello che già succede per le attrezzature.
In attesa dell’implementazione del CIVA, il portale dell’INAIL per le denuncia di impianti e attrezzature, si ritiene di dover procedere alla comunicazione mezzo PEC, fax o raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando la modulistica già presente sul sito dell’INAIL stessa e scaricabile gratuitamente a questo indirizzo e allegata alla presente news:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-impianti-messi-a-terra-mod-comunicazione.pdf%3Fsection=atti-e-documenti

Vi terremo aggiornato qualora emergessero altre novità in merito o inevitabili chiarimenti e circolari applicative.

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