Finalmente il Ministero del Lavoro ha deciso di definire una volta per tutte la possibilità che il datore venga sanzionato in caso di formazione erogata senza la collaborazione con gli Organismi Paritetici Territoriali.
Facciamo un attimo il punto.
La normativa, già con il D.Lgs. 626/94, all’allora art. 22, prevedeva al comma 6:
“6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti […] deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici […], durante l’orario di lavoro e non puo’ comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”. Nonostante questo, la collaborazione con gli OPT è stata sempre abbondantemente disattesa per l’assenza totale di riferimenti (modalità, elenco degli OPT ecc.).
Tale previsione viene ribadita nel D.Lgs. 81/2008, questa volta all’art. 37 comma 12:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.” La prescrizione è pressoché identica sebbene venga dato valore alla teritorialità e settore produttivo in cui opera l’azienda.
Ci pensa il famoso Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 a riportare all’attenzione degli addetti ai lavori sulla collaborazione prevista in materia di formazione nella nota all’introduzione:
“[…] i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali[…], ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, i1 datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale ? dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali ? agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precederne periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale ? dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.”
Queste poche righe hanno scatenato, negli operatori della formazione, preossupazione per la possibilità pratica di realizzare quanto previsto. Ad esempio: se oggi decido di assumere una persona, facendo oggi la comunicazione, devo attendere fino a 15 giorni prima di poter erogare la formazione e quindi procedere all’assunzione?
L’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, riportante le linee guida applicative degli accordi sulla formazione, riportava la possibilità di richiesta di collaborazione via email, semplificando la procedura e dà ulteriori indicazioni circa l’individuazione dell’OPT a cui riferirsi.
Negli ultimi anni, alcune Regioni, tra cui il Piemonte, hanno emanato Linee guida sulla formazione a cui hanno allegato l’elenco e i riferimenti degli OPT istituiti a livello provinciale o regionale. Il datore di lavoro, come previsto nelle linee guida del 25 luglio 2012, deve collaborare con l’OPT provinciale o, in sua assenza, con quello regionale.
E’ rimasto, fino ad ora, il dubbio circa la possibilità, da parte degli organismi di controllo, di sanzionare la mancata collaborazione con gli OPT. Infatti, sebbene i commi specifici non sia sanzionati, qualcuno ha addotto la possibilità di sanzionare come mancata formazione, la formazione svolta senza la collaborazione quindi non conforme ai requisiti riportati nell’articolo di riferimento (art. 37). Tale possibilità, ora viene del tutto esclusa dal Ministero del Lavoro:
“[…] è tuttavia opportuno precisare che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37 cit.” Alcuni uffici, tuttavia, applicano all’ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell’art. 37 comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione “non sufficiente ed adeguata”. Tuttavia, si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuzione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi pratitetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia “non sufficiente ed adeguata”.
Questo chiarimento chiude definitivamente un capitolo doloroso in quanto un adempimento in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è diventato banchetto per alcuni soggetti per arricchirsi. La formazione torna a valere per i contenuti e non per le procedure burocratiche seguite. Direi una bella notizia.