Ogni quanto bisogna rifare la verifica di messa a terra, ovvero, cosa sono gli ambienti a maggior rischio di incendio (CEI 64-8 sezione 751)

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Il D.P.R. 462/01 ha introdotto l’obbligo della verifica periodica dell’impianto di messa a terra. La verifica dell’impianto di messa a terra, però, va ripetuta a intervalli che non sono uguali per tutti ma si distingue nel caso si tratti di ambienti a maggior rischio di incendio o meno.

Comunicazione all’INAIL del soggetto incaricato delle verifiche dell’impianto di messa a terra

Al fine di poter definire correttamente la scadenza della verifica, quindi, è necessario classificare l’ambiente in una delle due categorie. Come? Applicando la CEI 64-8 sezione 751.

Definizione di ambiente a maggior rischio di incendio

Il punto 751.03.1.1 indica come la classificazione di un ambiente di lavoro, dal punto di vista dell’incendio, dipenda dai seguenti parametri:

  1. Densità di affollamento;
  2. Massimo affollamento ipotizzabile;
  3. Capacità di deflusso o di sfollamento;
  4. Entità del danno ad animali e/o cose;
  5. Comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio;
  6. Presenza di materiali combustibili;
  7. Tipo di utilizzazione dell’ambiente;
  8. Dispositivi e organizzazione per la protezione antincendio.

Si nota una chiara sovrapposizione con i punti della sezione 1.4 del D.M. 10/03/1998 “Criteri per procedere alla valutazione dei rischi”:

1.4.1.1 Materiali combustibili e/o infiammabili, corrispondente alla lettera f ed e;

1.4.1.2 Sorgenti di innesco, derivante dalla lettera g “utilizzazione dell’ambiente”;

1.4.2 Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio, corrispondente alle lettere: a, b, c

Ne deriva, come anche evidenziato al punto 751.03.1.1 ultimo paragrafo, che la classificazione dell’ambiente è solo uno degli elementi che compongono la più vasta valutazione del rischio di incendio e non ne può prescindere.

Pertanto, prima di poter classificare un luogo se a maggior rischio di incendio o meno, devo aver effettuato la valutazione specifica del rischio di incendio.

In assenza della suddetta valutazione del rischio, ad esempio nelle strutture non soggette al D.Lgs. 81/2008 in quanto prive di lavoratori, gli ambienti non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, in quanto non rientranti tra le attività previste dal D.P.R. 151/11, sono da classificarsi come ordinari, ovvero non a maggior rischio di incendio, a meno che non sussistano condizioni, tra quelle sopra elencate.

La norma indica che i locali a rischio di incendio medio, come individuati dal D.M. 10/03/1998 sono da considerarsi a maggior rischio di incendio, sebbene l’uso dei termini “in genere” e “almeno” richiama comunque la non applicabilità di automatismi tra livello di rischio in base al D.M. 10/03/1998 e classificazione dei luoghi a maggior rischio.

Tipologie di Ambienti a maggior rischio di incendio

La sezione 751 della CEI 64-8 propone anche alcune situazioni che sono sicuramente a maggior rischio di incendio e che sono soggette a particolari prescrizioni circa la configurazione dell’impianto elettrico e dei materiali utilizzati:

751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali o cose: esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico.

751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili. Si devono intendere gli ambienti costruiti INTERAMENTE in legno senza particolari requisiti antincendio.

751.04.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali. Locali nei quali sono presenti materiali esplosivi, infiammabili o combustibili quando il carico d’incendio è superiore a 450 MJ/mq.

Luoghi a maggior rischio di incendio e verifica messa a terra

Per poter decidere ogni quanto va ripetuta la verifica di messa a terra, è necessario procedere alla valutazione del rischio di incendio e, in base a questa, individuare se vi siano condizioni che classifichino l’ambiente tra i luoghi a maggior rischio di incendio.

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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