Interpello 7/2018: chi sono i soggetti abilitati a erogare la formazione in modalità e-learning

Share Button

Il CNR (Consiglio Nazionale della Ricerca) ha posto, alla commissione interpelli, un quesito relativamente alla possibilità, per il datore di lavoro, di erogare direttamente, mediante piattaforma e-learning, la formazione ai propri lavoratori.
Dalla risposta, si deriva l’ufficiale conferma ad un elemento previsto nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

La possibilità di erogare la formazione dei lavoratori in modalità e-learning, è emersa con l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che, all’allegato 1, riportava le modalità di erogazione della formazione a distanza.
Il 7 luglio 2016, però, veniva emanato l’Accordo Stato Regioni di modifica del percorso di formazione di ASPP/RSPP che, però, sostituiva l’allegato 1 dell’Accordo del 2011 con l’allegato 2 dell’accordo di luglio 2016.
Secondo questo allegato, i soggetti che possono erogare la formazione in modalità e-learning sono solo i soggetti abilitati alla formazione degli ASPP/RSPP, ovvero:
a) Regioni e Province autonome;
b) enti accreditati in Regione;
c) Università;
d) scuole di dottorato;
e) istituzioni scolastiche nei confronti dei propri lavoratori;
f) INAIL;
g) Vigili del Fuoco;
h) amministrazione della Difesa;
i) alcune amministrazioni pubbliche limitatamente ai propri lavoratori;
l) associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e organismi paritetici;
m) fondi interprofessionali;
n) ordini e collegi professionali.

Scarica l’interpello allegato alla news: https://www.aimsafe.it/static/news.php?pk_news=344

Questo articolo è stato pubblicato in News il da .

Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*