Share Button

Entra oggi in vigore l’obbligo, previsto dal D.P.R. 146/2018, che impone alle aziende o persone certificate per l’esecuzione di interventi di manutenzione agli impianti di refrigerazione contenenti FGAS, di comunicare il singolo intervento effettuato sull’impianto, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dell’intervento stesso.
Cessa, quindi, l’obbligo di annotazione sul registro che, però, va conservato.

Cosa devono fare le aziende clienti?

Richiedere all’impresa o persona incaricata della manutenzione del proprio impianto contenente FGAS di essersi registrato sul portale e di essere pronto a registrare, entro 30 giorni dalla data del singolo intervento, sul portale online i dati dell’intervento stesso.
Richiedere anche, se applicabile, copia della certificazione.

Chi sono i soggetti che devono certificarsi?

L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero.
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
– attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse* di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
– attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
La certificazione avviene ad opera degli enti di certificazione accreditati, come già succede per i sistemi di gestione e le certificazioni di prodotto.
Sono invece soggette all’iscrizione al Registro telematico nazionale, ma esenti dall’obbligo di certificazione e attestazione, le persone fisiche e le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;
b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;
e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
Obbligo della tenuta dei Registri (art. 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014) Banca dati (art. 16 del D.P.R. n. 146/2018)


La normativa prevede che gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente), devono conservare registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate”, i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente.
A decorrere dal 25 settembre, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati.

A tal proposito si fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.
Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
E’ stato, invece, completamente abrogato l’obbligo della dichiarazione FGAS entro il 31 maggio di ogni anno.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *