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Frequentemente sorge la domanda su chi sia la persona abilitata per poter effettuare la valutazione del rischio rumore e, in particolare, le relative misure sul campo.

Il dubbio deriva dal fatto che, in campo ambientale, la misura e redazione di valutazione dell’impatto acustico è riservata esclusivamente a tecnici abilitati iscritti ad elenchi regionali.

Nel caso della valutazione del rischio da rumore, invece, la normativa è meno stringente, scopriamola insieme.

Su chi ricade l’obbligo della valutazione del rischio rumore?

Come per gli altri rischi, la valutazione del rischio rumore spetta al datore di lavoro il quale deciderà i criteri di valutazione. Per quanto concerne il rischio rumore, la valutazione dei rischi potrebbe essere svolta in tre condizioni:

a) giustificazione del rischio (art. 181 comma 3): dalla valutazione preliminare del rischio, potrebbe derivare la considerazione che il rischio sia assente in quanto non sono presenti, nell’ambito del lavoro, sorgenti di rumore superiori ai valori di azione inferiore, magari basandosi su dati di letteratura. In questi casi, non si procede alla misurazione in quanto il rischio è escludibile a priori;

b) misurazione senza valutazione dell’esposizione: se dai rilievi fonometrici effettuati, è risultato che non sono presenti sorgenti di rumore superiore ai livelli di azione inferiore, la valutazione può terminare qui in quanto non si evidenziano condizioni che possano portare al superamento del valore di azione inferiore;

c) misurazione e calcolo dell’esposizione: se dalle misure effettuate, risultano sorgenti che superano il valore di azione inferiore, si dovrà procedere al calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale per verificare la fascia di appartenenza.

Chi può effettuare le misurazioni del rumore e il calcolo dei livelli di esposizione?

L’articolo 190 comma 2 specifica che:

  1. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.”

L’obbligo, quindi, rimane in capo al datore di lavoro che, in accordo con l’articolo 181 comma 2, effettuerà la valutazione del rischio rumore avvalendosi di “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia

Cosa si intende per “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze”?

Sebbene il D.Lgs. 81/2008 non specifichi cosa si intenda per “personale qualificato”, le Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico Interegionale, ci danno alcune risposte ai punti 1.05 e 2.01:

  1.  operatore che abbia sostenuto un corsi di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva. In assenza di qualsiasi riferimento su corsi di formazione in questo ambito, si ritiene che debbano essere considerati: formazione scolastica, corsi di specializzazione, iscrizione ad albo, curriculum professionale;
  2. rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale;
  3. personale qualificato è tale se è in grado di effettuare la valutazione del rischio in base alle prescrizioni;
  4. nel caso del rumore, il personale andrà giudicato in termini di competenza nell’applicare le norme tecniche (UNI EN ISO 9432:2011 e 9612:2011) e conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione.

Conclusioni: l’identificazione del personale qualificato per la valutazione del rischio rumore, ricade sul datore di lavoro che vi dovrà provvedere. Tuttavia, ci sentiamo di consigliare alcune considerazioni utili a comprendere la qualifica dell’operatore:

a. definizione, all’interno del preventivo, della strumentazione utilizzate e dei metodi impiegati. Solitamente, la valutazione si effettua per “compiti”;

b. dichiarazione, all’interno del preventivo, delle norme tecniche di riferimento quali la UNI EN ISO 9432:2011 e UNI EN ISO 9612:2011;

c. dichiarazione, all’interno del preventivo, del calcolo dei livelli di incertezza e di attenuazione dei DPI.

2 comments

  1. Francesca bruno

    Rispondi

    Buondi ho trovato questo articolo molto interessante, ben scritto e molto chiaro, Grazie
    Ne approfitto per chiedere come fare per avere la vostra migliore offerta per un rilievo fonometrico in un laboratorio di analisi di 1000 mq. Potete fare anche rilievo microclima?

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