Nel caso delle imprese familiari con solo collaboratori familiari, si ha un’applicazione molto ridotta degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008.
Scopriamo insieme quali sono questi adempimenti.
Nel caso delle imprese familiari, tra cui rientrano anche le imprese
individuali, con collaboratori familiari, si applica una disciplina
specifica, richiamata dall’articolo 3 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 che
recita:
“12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del Codice civile, […] si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 21.”
L’articolo 230-bis del Codice Civile, richiamato al succitato comma 12, prevede:
“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che
presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o
nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla
quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti
l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla
gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano
all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno
la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita
la potestà su di essi.
[…] Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come
familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro
il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.”
L’articolo 21 prevede
“Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori
autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai
sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del
fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in
regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui
all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività
svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.”
La specifica disciplina con cui vengono gestiti i collaboratori
dell’impresa individuale, discende dal rapporto di non subordinazione
previsto proprio dall’articolo 230-bis dove è previsto:
1) partecipazione agli utili, quindi un compenso proporzionale al risultato dell’impresa;
2) partecipazione ai beni acquistati con gli utili, quindi un reale
potere decisionale anche nella scelta delle attrezzature e beni che si
intendono acquistare grazie agli utili dell’impresa;
3) le decisioni vengono prese a maggioranza dei collaboratori familiari,
quindi non sulla base di una percentuale che potrebbe configurare
rapporti sproporzionati tra i membri dell’impresa.
In sostanza, per le imprese famailiari con solo collaboratori familiari, permangono questi obblighi:
1) utilizzo di attrezzature idonee. Si richiama, nello specifico, gli
articoli 70 e 71. In particolare, l’uso di attrezzature non marcate CE,
prevede la verifica ex allegato V e VI come per qualsiasi altra
tipologia di azienda;
2) utilizzo di adeguati DPI: pur in assenza di un documento di
valutazione dei rischi, i collaboratori familiari sono chiamati a
munirsi essi stessi dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza
del lavoro;
3) dotarsi di tessera di riconoscimento.
Non trovano, invece, applicazione gli obblighi di:
1) nomina dell’RSPP;
2) redazione del DVR;
3) nomina del Medico competente e sorveglianza sanitaria;
4) informazione, formazione e addestramento, tranne che per gli
operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’Accordo
Stato Regioni del 22/02/2012;
5) designazione e formazione degli incaricati antincendio e primo soccorso.
Naturalmente, permane la necessità di approntare tutte le misure
necessarie ad eveitare infortuni, malattie professionali ed emergenze,
per evitare o ridurre i rischi legati all’applicazione del codice civile
e penale.