Come saprete, in occasione della maternità, salvo lavori vietati ex art. 7 D.Lgs. 151/01, la lavoratrice non potrà lavorare nei due mesi antecedenti la data prevista per il parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. Questo è previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 151/01:
Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne
1. E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Lo stesso articolo, alla lettera a, rimanda all’articolo 20 per condizioni particolari:
Art. 20. Flessibilita’ del congedo di maternita’1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita’, le lavoratrici hanno la facolta’ di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita’ e per la solidarieta’ sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
In sostanza, l’articolo 20 richiama la possibilità, per la lavoratrice, di astenersi solo per il mese antecedente la data presunta del parto, per poi poter usufruire di un mese in più, ovvero quattro, dopo la nascita del bambino.
Tale facoltà, però, è rimessa ad una attestazione che, tale “deroga”, non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del bambino.
In assenza del decreto attuativo di cui al comma 2, dobbiamo rifarci alla Circolare 43 del 2000 del Ministero del Lavoro, che ci offre questi spunti:
- Per poter esercitare la flessibilità, devono sussistere questi presupposti:
- Assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- Assenza di provvedimento di interdizione da parte dell’INL;
- Venir meno di eventuali interdizioni anticipate;
- assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro;
- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.
La stessa Circolare, richiama il fatto che, le informazioni comprovanti la sussistenza delle sopra indicate condizioni devono essere fornite dalla lavoratrice al fine del rilascio della flessibilità. Nel caso in cui la lavoratrice svolga una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria, sarà la lavoratrice a doversi procurare la certificazione da parte del medico competente, attestante l’assenza di rischi.
Acquisiti i documenti, sarà la lavoratrice a presentare richiesta al datore di lavoro e all’INPS, allegando la documentazione necessaria.
Anche l’INPS ha prodotto alcuni documenti utili a comprendere meglio la situazione:
Messaggio INPS n. 13279 del 25/05/2007
Circolare INPS 109/2000
Circolare INPS 152/2000
che ci propongono alcuni spunti:
- L’attestazione deve essere acquista entro la fine del settimo mese;
- L’onere della prova che l’attività può essere svolta è a carico della lavoratrice, mentre il datore di lavoro diventa mero acquisitore di documentazione e attestazione;
- L’attestazione del medico competente, invece che del SSN, si applica in tutti i casi in cui la lavoratrice svolge una mansione soggetta alla sorveglianza sanitaria ma non induce un nuovo rischio tale da rendere sottoposta a sorveglianza sanitaria una lavoratrice non soggetta.
Chiara
Ing. Fabio Rosito