Share Button

In data 25 ottobre 2017, il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva che andrà a modificare la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni.

Il testo della direttiva approvata è allegata alla presente notizia.

Le principali novità introdotte sono:
a) la definizione di valori limite di esposizione ad alcuni agenti cancerogeni e modifica di quelli già inseriti nella precedente direttiva. Come succede per i TLV per le sostanze pericolose, anche in questo caso, il non superamento dei valori non determina un’assenza di rischio;
b) estensione della sorveglianza sanitaria anche al periodo che segue la cessazione dell’esposizione.

C’è anche un accenno che invita la Commissione ad includere, nella Direttiva, anche le sostanze teratogene, ovvero pericolose per la riproduzione.

Analizziamo i principali elementi riportati nel testo della direttiva e nelle indicazioni iniziali:

1) le singole nazioni possono introdurre limiti di esposizione più rigorosi rispetto a quelli riportati dalla direttiva;

2) il rispetto dei valori limite non è fattore che permetta di escludere la necessità di introdurre misure di contenimento del rischio, partendo dall’eliminazione o sostituzione degli agenti chimici e cancerogeni;

3) per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni, non è possibile individuare dei valori di soglia a causa dell’elevata variabilità e suscettibilità dei soggetti e per i tempi prolungati che separano esposizione ed effetti;

4) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dovrà proseguire anche dopo la cessazione dell’esposizione;

5) oltre all’inalazione, dovranno essere considerate anche altre vie di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni;

6) visto che le polveri di legno duro e tenero sono mischiate, il valore limite va preso per la miscela e non andando a valutare una separazione in base a quantitativi di tipologie di legno utilizzate;

7) il rispetto del nuovo valore limite di 0,005 mg/mc per il cromo VI potrebbe non essere attuabile nell’immediato, quindi si prevede un periodo transitorio, durante il quale il valore limite è di 0,01 mg/mc, o di 0,025 mg/mc in caso di produzione di fumi (saldatura);

La direttiva dovrà ora essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni dalla data di approvazione.

Vengono aggiunti o modificati i valori limite per:
a) polveri di legno duro (passa da 5 a 2 mg/mc con l’indicazione di considerare tale valore anche per le miscele di legno duro e tenero);
b) composti di cromo esavalente;
c) fibre ceramiche refrattarie;
d) benzene (confermato 3,25 mg/mc);
e) cloruro di vinile monomero (passa da 7,77 a 2,6 mg/mc);
f) ossido di etilene;
g) 1,2-Epossipropano;
h) Acrilammide;
i) 2-Nitropropano;
l) o-Toluidina;
m) 1,3-Butadiene;
n) Bromoetilene.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *