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Lo staff di AimSafe ha posto un quesito alla Regione Piemonte, all’indirizzo info.sicuri@regionepiemonte.it, circa la possibilità di adibire un lavoratore minorenne ad una mansione che preveda l’uso di un carrello elevatore.

Il quesito posto, riportava alcune voce di cui al D.Lgs. 345/99, riportante le attività vietate ai minorenni. In particolare, sono stati evidenziati questi punti:
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonche’ lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

La Regione Piemonte, conferma che, almeno il punto 27 è da ritenersi pertinente. Ne discende che è vietato adibire lavoratori minorenni a mansioni che prevedano o possano prevedere l’uso di carrello elevatore.

Tale indicazione, andrà riportata nell’apposito sezione della scheda di mansione. Si ritiene che, se l’uso del carrello non è essenziale allo svolgimento della mansione, alla mansione in oggetto potrà essere adibito anche un lavoratore minorenne purchè riceva una specifica prescrizione che gli vieti l’uso del carrello elevatore.
Si consiglia, per coerenza legata alla formazione e sorveglianza sanitaria, di creare su AimSafe una mansione ad hoc che non contempli gli adempimenti indotti dall’uso di tale attrezzatura.

2 comments

  1. Filippo Anzaldi

    Rispondi

    Ciao Fabio, ma posso comunque secondo te fare un corso di formazione/addestramento per l’uso del carrello senza poi essere adibito alla mansione?

    • admin

      Rispondi

      Non vedo divieti in questo senso. Anche sulla parte pratica, l’articolo 6 comma 2 della Legge 977/67 prevede:
      “2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell’allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche’ siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.”

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