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Spesso ci scontriamo con una normativa non del tutto chiara, a cui si aggiunge l’uso di termini che possono provocare incertezza o confusione.
In questo articolo, vogliamo approfondire il tema delle sedi di lavoro con una specifica considerazione relativa alle Rappresentanze dei Lavoratori.

Nelle realtà dove l’attività si svolge su diverse sedi/cantieri di lavoro, vengono espressi dubbi relativamente a:

Nelle realtà dove l’attività si svolge su diverse sedi/cantieri di lavoro, vengono espressi dubbi relativamente a:

1) deve essere presente un RLS per ogni sede/cantiere?

2) il numero di RLS si definisce per sede o nel complessivo dell’organico dell’azienda?

3) un RLS eletto svolge la sua attività relativamente alla sola sede/cantiere di lavoro o anche per tutte le sedi di lavoro?

Come spesso accade, la risposta è all’interno della normativa.
Iniziamo con l’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Riguardo il numero di RLS:

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Dobbiamo ora approfondire cosa si intende per unità produttiva andando a prenderci la definizione riportata all’articolo 2 comma 1 lettera t del D.Lgs. 81/2008:

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

A supporto della definizione di cui sopra, riportiamo un estratto del Messaggio 1444 del 31/03/2017 dell’INPS che prevede:

[…] costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;

b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell’attività produttiva;

c) ha maestranze adibite in via continuativa.

Ne discende che, salvo che l’azienda non abbia organizzato una o più delle proprie sedi in questo modo:

a) destinando poteri economici e organizzativi (delega di spesa);

b) la sede in oggetto produce un bene o un servizio finito e non strumentale ad un altro stabilimento dell’azienda;

c) ha lavoratori assegnati stabilimente alla sede.l’RLS non andrà eletto limitatamente alla sede ma sarà eletto a livello aziendale. Analogamente, il numero di RLS non sarà influenzato dall’organico della singola sede ma dal numero totale dei lavoratori dell’azienda e gli RLS eletti dovranno svolgere la loro attività per l’intera organizzazione.

Sebbene esuli dal contesto di questo articolo, desideriamo cogliere l’occasione per indicare un’ulteriore ricaduta della definizione di unità produttiva: la valutazione del rischio e la redazione del documento.L’articolo 29 comma 4 prevede:

4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Pertanto, ne discende che la valutazione dei rischi riguarda le attività afferenti ad una unità produttiva, definita come sopra, e il documento di valutazione dei rischi dovrà essere custodito presso questa unità.

Pertanto:

1) l’obbligo della valutazione dei rischi si riferisce all’attività dell’unità produttiva, quindi, in presenza di sedi operative e cantieri, il datore di lavoro può legittimamente decidere di predisporre una sola valutazione dei rischi che si alimenterà dei rischi presenti all’interno delle sedi afferenti alla medesima unità produttiva;

2) il documento di valutazione dei rischi dovrà essere custodito presso l’unità produttiva, sebbene nulla vieti al datore di lavoro di archiviare, presso la singola sede, copia del documento o documentazione specifica, se predisposta, relativamente alla singola sede di lavoro.

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