L’emanazione del D.P.R. 151/2011 ha portato a modifiche sostanziali dell’iter autorizzativo delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Queste modifiche hanno riguardato anche la durata delle autorizzazioni, siano esse SCIA o CPI, che passa da 3 o 6 anni a 5 anni, tranne che per le attività numero 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 che scadono dopo 10 anni.
Inoltre, sono state eliminate tutte le autorizzazioni una tantum, ovvero senza scadenza, per i quali vige il seguente scadenziario:
Entro 6 anni dall’entrata in vigore del DPR151, quindi entro il 2017 per i certificati una tantum rilasciati prima del 1 gennaio 1988.
Entro 8 anni dall’entrata in vigore del DPR151, quindi entro il 2019 per i certificati una tantum rilasciati tra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999.
Entro 10 anni dall’entrata in vigore del DPR151, quindi entro il 2021 per i certificati una tantum rilasciati dopo il 1 gennaio 2000.
Naturalmente, qualsiasi modifica sostanziale, determina la necessità di ricominciare l’iter di approvazione.
Nel caso in cui non siano intervenute modifiche, il titolare dell’attività provvede alla richiesta di rinnovo. Se all’interno dell’attività non vi sono impianti di protezione attiva (idranti, naspi, sprinklers, impianti di rivelazione fumi ecc., estintori esclusi) il titolare deve compilare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (modello PIN3 2011 http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6097), pagare il bollettino con l’importo richiesto e consegnare la documentazione al comando provinciale. L’attestazione va in marca da bollo da 14,62€ e deve essere presentata in duplice copia. Il bollettino da utilizzare per i pagamenti è quello in tre parti che oltre alla ricevuta, ha anche l’attestazione di pagamento. La parte da consegnare è l’attestazione di pagamento.
Se, invece all’interno dell’attività, vi sono impianti di protezione attiva degli incendi, oltre all’attestazione serve anche una asseverazione (PIMN 3.1 2012 http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6098) di un tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, che attesti la funzionalità e l’efficienza di tali impianti.