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Modifiche alla gestione dei lavori in appalto: DUVRI e preposto
Questa modifica era già stata prevista nel DDL semplificazioni ottobre 2012 ma era saltata in fase di rettifica.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento o elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) o individuando, solo per i settori di attività a basso rischio infortunistico un proprio incaricato, in possesso di formazione come preposto, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. Il DUVRI o il nominativo del preposto è allegato al contratto di appalto o di opera.
L’obbligo di redazione del DUVRI o nomina del preposto ai lavori non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, invece dei tre previgenti, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Attività a basso rischio e ritorno dell’autocertificazione
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, verranno individuati settori di attività a basso rischio infortunistico. Il decreto riporterà in allegato il modello con il quale i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi. In sostanza, torna l’autocertificazione. Cosa ne sarà delle multe dell’UE?

Crediti formativi: una vera rivoluzione del buon senso.
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. In sostanza, facendo un corso, potrei ottenere i crediti anche per altri corsi. Ad esempio: se frequento il corso da RSPP modulo A e C, sicuramente sono formato anche come lavoratore, dirigente, preposto ed RLS. Stessa cosa per gli aggiornamenti: se frequento 4 ore l’anno come aggiornamento RLS, non avrò bisogno di frequentare l’aggiornamento come lavoratore.

Notifica di nuova attività o modifica di attività esistente
In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio. Il datore di lavoro effettua la comunicazione nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute. Previsti anche modelli unici per la raccolta dei dati necessari.

Riduzione dei tempi entro cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare le verifiche periodiche.
Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.

Esenzione dei lavori dagli obblighi di cui al Titolo IV
L’esclusione si applica anche ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.

Modelli standard di PSC, POS, PSS
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera, per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento.

Eliminata la denuncia degli infortuni alla pubblica sicurezza
Eliminato un antipatico doppione che prevedeva la denuncia, esclusivamente telematica, dell’infortunio all’INAIL e, esclusivamente cartacea, alla pubblica sicurezza. La denuncia sarà solo da fare telematicamente all’INAIL. Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici acquisiranno dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine degli accertamenti.

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