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La valutazione del rischio chimico prevede, sostanzialmente, due fasi:
1. fase preliminare (valutazione del rischio secondo l’articolo 223 con eventuale utilizzo di algoritmo per la stima dell’indice di rischio);
2. fase approfondita (quantificazione dell’esposizione in base alla norma UNI EN ISO 689:2019).

Sicurezza e salute dei lavoratori
La fase 1 si applica sempre e può dare due risultati:
a) rischio basso per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute;
b) rischio non basso per la sicurezza o non irrilevante per la salute.
In base all’articolo 224 comma 2, se il risultato della valutazione del rischio chimico è basso per la sicurezza e irrilevante E LE MISURE GENERALI SONO SUFFICIENTI A RIDURRE IL RISCHIO, non si applicano gli articolo 225 (misure specifiche tra cui le indagini strumentali), 226 (gestione emergenze), 229 (visite mediche), 230 (cartella sanitaria).
Tra le misure generali, non troviamo i DPI, quindi, in caso di loro adozione, non possiamo godere dello sconto sopra riportato quindi si devono valutare le misure specifiche. Naturalmente, valutare non significa l’obbligo di adozione. Esempio: se ho un rischio non basso per la sicurezza per uso di corrosivi o non irrilevante per uso di detersivi, le misurazioni degli agenti sarebbero inutili.
L’articolo 229 prevede l’obbligo di sorveglianza, fatta salva l’applicazione dello sconto di cui all’articolo 224 comma 2, in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi classificati Tossici, Corrosivi, Irritanti, Sensibilizzanti, Teratogeni, Tossici per organismi bersaglio, Tossici per aspirazione, Cancerogeni, Mutageni. Quindi, qualora il rischio risulti non basso per la sicurezza o non irrilevante per la salute o le misure generali risultino insufficienti, allora si deve passare all’articolo 229 e, se il lavoratore è esposto ad agenti chimici classificati pericolosi in base al CLP ma solo nelle classi sopra indicate, allora scatta l’obbligo di sorveglianza sanitari,
Tradotto: salvo casi particolari, dove l’uso di agenti chimici è pressoché trascurabile, diciamo che il rischio chimico come sorveglianza sanitaria ci sta quasi sempre a meno che io non abbia impiegato esclusivamente agenti non classificati pericolosi, oppure solo a bassa pericolosità.

Video: La normativa riguardante la valutazione del rischio chimico

Video: I regolamenti ReACh e CLP

Video: L’algoritmo Al.Pi.Ris.Ch.

Video: L’algoritmo Mo.Va.Ris.Ch.

Contatta un nostro tecnico per approfondire il tema.

 

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