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Il 30/07/2020 è stato pubblicato il D.L. 30/07/2020 che riporta una serie di proroghe relative ai provvedimenti in materia di prevenzione del rischio da contagio.
A seguito di questo, rimangono valide le prescrizioni di cui ai protocollo d’intesa e alle linee guida della Conferenza delle Regioni.

L’articolo 1 comma 2 del D.L. 30/07/2020 prevede:
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».

Questo determina quindi la proroga della validità di quanto previsto all’interno proprio del D.L. 16/05/2020 convertito in Legge 22/05/2020 n. 35.
All’articolo 1 comma 14 del suddetto decreto, si richiama quanto segue:
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

Pertanto, fatto salvo provvedimenti regionali, trovano validità, fino al 15 ottobre, i seguenti provvedimenti collegati:
– Protocollo d’intesa del 24 aprile 2020 sui luoghi di lavoro;
– Protocollo d’intesa del 24 aprile 2020 sui cantieri edili;
– Protocollo 20 marco 2020 sui trasporti;
– Linee guida della Conferenza delle Regioni per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Il comma 15 del D.L 16/05/2020, che trova validità anch’esso fino al 15/10/2020, prevede:
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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