Share Button

E’ stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, conversione in legge con modificazioni del DL 29/12/2022, n. 198, chiamata “Milleproroghe”
Il provvedimento, contiene anche alcune proroghe in materia di lavoro agile per i lavoratori affetti da patologie, c.d. lavoratori fragili, e per genitori di minori di 14 anni.

Lavoratori fragili

La proroga era già stata prevista nel Decreto Legge, quindi è attiva da inizio 2023.L’articolo 9 comma 4-ter prevede, infatti: “Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29  dicembre  2022, n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti: «30 giugno 2023».”

Come diventa il testo della norma originaria
“306. Proroga lavoro agile dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Proroga al 30 giugno 2023”

Genitori di minori di 14 anni

Questa proroga, invece, è comparsa solo in fase di conversione in legge.
L’Articolo 9 comma 5-ter prevede:
“Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023.” 

Testo aggiornato
“2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 30 giugno 2023 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”

Allegato B punto 2
“Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.

“Fino al 30 giugno 2023, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.”

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *