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Il D.P.R. 151/11 subisce una nuova proroga al 7 ottobre 2014. La scadenza, inizialmente prevista per il 7 ottobre 2013, è stata introdotta dal “Decreto del Fare” con l’art. 38 (DL 69/13 convertito con Legge 98/2013).
Ricordiamo che il D.P.R. 151/11 è quel provvedimento che ha modificato l’elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, introducendo tre categorie di rischio (A, B e C). La proroga riguarda gli art. 3 e 4 del D.P.R. 151/11.
Ricordiamo innanzitutto che le proroghe o le esenzioni riguardano solo le attività che prima del D.P.R. 151 del 2011 non erano soggette ad alcun obbligo relativo all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) e che, con l’entrata in vigore del suddetto D.P.R., lo sono diventate. Per le altre attività che prima del 2011 erano già soggette e sono continuate a rimanerlo non cambierà nulla.
Le principali attività soggette solo dal 2011 sono:

  • attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;
  • attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  •  attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti;
  •  attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori);
  • attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali);
  •  attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi);
  • attività n. 71: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
  • attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato;
  • attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
  • attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m;
  • attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

    Nel caso in cui, un’attività precedentemente non soggetta, lo fosse diventata per l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, secondo tale decreto, doveva esplicare le pratiche inerenti entro e non oltre 1 anno dall’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ovvero entro il 7 ottobre 2012. Ora il comma 1 dell’art. 38 del “Decreto del Fare” permette invece a tali attività di non presentare il cosiddetto “esame del progetto”, previsto dall’art. 3 del D.P.R. 151/11 per le attività di categoria B e C, se “già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità”. Il comma 2 dell’art. 38 del “Decreto del Fare” stabilisce la nuova data di presentazione della documentazione, per le nuove attività prima non soggette, al 7 ottobre 2014.

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