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E’ stata approvata la D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) del 17/06/2013, n. 22-5962, intitolata: “Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle D.G.R. n. 49-3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006.”.

Prima di tutto, il campo di applicazione della Delibera:
1) Corsi di formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP;
2) Corsi di formazione e aggiornamento per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
3) Corsi di formazione e aggiornamento per lavoratori;
4) Corsi di formazione e aggiornamento per dirigenti e preposti;
5) Corsi di formazione e aggiornamento per addetti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
6) Corsi di formazione e aggiornamento per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi.

Ecco alcune indicazioni che possono risultare di particolare interesse, estratte dal documento:

1) vengono previsti modelli di attestato specifico, per ogni tipologia di corso;

2) viene ribadito che il soggetto organizzatore, ovvero colui che organizza l’attività senza necessariamente effettuarla, può anche essere direttamente il datore di lavoro, a meno che i requisiti previsti dal corso da organizzare non siano diversi (es. RSPP/ASPP, datore di lavoro, funi, ponteggi);

3) soggetto erogatore: è l’ente che realizzerà specificatamente il corso. Questi deve essere presente nell’elenco dei soggetti abilitati per lo specifico corso;

4) viene introdotto una sorta di elenco di soggetti abilitati per le tipologie di corso per le quali è richiesto l’accreditamento. In questi casi, l’ente comunica l’intenzione di essere iscritto a questo elenco al fine di essere oggetto di eventuali attività di monitoraggio;

5) per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, il soggetto formatore non deve richiedere un’autorizzazione purché i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ovvero 3 anni di esperienza (fino al 18/03/2014) o uno dei criteri di cui al D.M. 06/03/2014 (dopo il 18/03/2014). Rimane l’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici di cui viene allegato elenco (finalmente!). IMPORTANTE: la scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2013 per tutti coloro che sono stati formati prima dell’11/01/2007, mentre per coloro che sono stati formati dopo tale data ma prima dell’11/01/2012 (ovvero prima che entrassero in vigore gli Accordi) la scadenza è l’11/01/2017 a prescindere dall’effettiva data di avvenuta formazione. In buona sostanza, salvo gli attestati di formazione e l’albo dei soggetti erogatori, la Delibera non aggiunge nè toglie nulla alla normativa vigente.

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