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Il 18 dicembre 2014 è stata pubblicata dall’INAIL la circolare n. 62 “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali.”

La circolare si è occupata delle deviazioni per ragioni personali rispondendo a molti quesiti posti “in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio”.

Da diversi anni è in corso il dibattito sulle deviazioni del percorso non necessitate. Ecco alcuni estratti della circolare.
Come noto, l’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. Ciò premesso, occorre rilevare che, anche dopo l’entrata in vigore della norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali continua a suscitare perplessità in fase di applicazione. In particolare, quesiti sono stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio.

Tuttavia, come precisato nella nota di istruzioni del 15 marzo 2000, “la decisione del legislatore di recepire integralmente i risultati dell’evoluzione giurisprudenziale consente fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che – a causa della loro varietà e molteplicità – la norma non poteva compiutamente regolamentare (ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare al “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in questa materia”.

Ciò considerato, ai fini dell’ammissibilità a tutela degli eventi in questione, si rammenta che in alcuni Paesi europei è riconosciuta l’indennizzabilità degli infortuni occorsi durante le deviazioni e/o interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari. A tal proposito, la Suprema Corte ha sottolineato che “la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari.

Le conclusioni a cui arriva la circolare sono, in sostanza, queste: bisognerà valutare caso per caso se il percorso effettuato fosse o meno “necessitato”, basandosi sull’effettiva necessità di dover accompagnare o meno i figli a scuola. Tutto ciò premesso, in considerazione del suesposto criterio interpretativo nonché dell’orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati. Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

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