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Chi sono i soggetti interessati dalla scadenza?
Tutti coloro che hanno fruquentato corso di formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro prima del 12 marzo 2013, ovvero dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, nel caso in cui il corso avesse avuto durata inferiore a quella prevista dall’Accordo stesso. Le attrezzature inserite nell’Accordo sono:
1) piattaforme di lavoro elevabili;
2) gru a torre;
3) gru mobile;
4) gru per autocarro;
5) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
6) trattori agricoli e forestali;
7) macchine movimento terra.

Chi sono i soggetti esonerati?
Sono esonerati, invece, coloro che, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, abbiano già svolto la formazione nel rispetto di quanto indicato nell’Accordo stesso. Devono frequentare specifica formazione tutti coloro che utilizzano, anche solo saltuariamente o in maniera occasionale, le attrezzature oggetto dell’Accordo.
Sono esclusi chi conduce le attrezzature non al fine di utilizzarle ma solo a vuoto o per manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Quando è prevista questa scadenza?
L’aggiornamento della formazione deve essere concluso entro il 12 marzo 2015. Successivamente, l’aggiornamento dovrà essere ripetuto entro 5 anni dall’ottenimento dell’attestato.

Quanto dura il corso di aggiornamento?
La durata minima del corso di aggiornamento è fissata, per tutte le tipologie di attrezzature, in 4 ore. Della durata complessiva del corso, almeno 3 ore devono essere dedicati ai temi pratici. Il corso può anche essere svolto completamente in aula. Non è permessa la presenza di più di 24 persone per corso, se solo in aula. In caso di prova pratica, dovrà essere presente 1 docente ogni 6 discenti o frazione.

A chi mi devo rivolgere per il corso di aggiornamento?
La formazione e aggiornamento per le attrezzature può essere erogata esclusivamente da enti abilitati quali associazioni sindacali di lavoratori o datori di lavoro, anche per mezzo di strutture di loro diretta emanazione, gli enti accreditati alla Regione, gli ordini professionali, alcuni soggetti pubblici. I docenti incaricati devono essere in possesso di almeno tre anni di esperienza documentata sia nell’ambito della formazione che della sicurezza e salute dei lavoratori. La parte pratica deve essere svolta da personale in possesso di almeno tre anni di esperienza in tecniche di conduzione delle relative attrezzature.

Riferimenti:
Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012
Circolare Ministero LPS 11 marzo 2013, n. 12
Interpello 14/2014

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