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Una circolare dell’INAIL (Circolare Inail n. 52 del 23 ottobre 2013 “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”) ha recentemente chiarito alcuni aspetti relativi agli infortuni occorsi in missione.

Ricordiamo che si può definire l’infortunio sul lavoro come “ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne abolisca o comunque ne menomi permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa”. Tre sono pertanto gli elementi che debbono sussistere contemporaneamente per configurare un infortunio indennizzabile: la lesione, la causa violenta, l’occasione di lavoro.

Quanto agli infortuni in itinere, la circolare precisa che sono indennizzabili solo gli incidenti nei quali “il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione (…) nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa”. In sostanza se durante il tragitto casa-lavoro effettuo delle deviazioni per motivi personali e durante tale deviazione accade un infortunio, tale evento non è indennizzabile.”

Riguardo gli infortuni in trasferta, la gestione cambia radicalmente “poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. (…) La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.”

E’ evidente quindi che le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:

a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

Durante il tragitto che il lavoratore effettua per raggiungere l’albergo, eventuali infortuni dovranno essere gestiti come infortuni i attualità del lavoro e non come infortuni in itinere. Anche gli infortuni occorsi in una stanza d’albergo saranno considerati come tali, ben diversi da quelli occorsi nella propria abitazione: “in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa – e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.”

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