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il D.Lgs. 81/2008 all’art. 71 comma 4 recita:
“4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.”

Ecco la messa in atto di quanto sopra:

Installazione: l’installazione delle attrezzature, quando previsto, deve essere svolto da lavoratori qualificati dal datore di lavoro o da aziende abilitate (vedasi Oggetto sociale all’interno della Visura Camerale) in accordo con quanto già previsto all’art. 26 comma 1.

Utilizzate: il datore di lavoro deve informare, formare e addestrare i lavoratori affinché utilizzino nel modo corretto le attrezzature affidate e deve vigilare affinché i lavoratori rispettino le indicazioni ricevute, anche mediante l’azione dei preposti.

Oggetto di idonea manutenzione circa la permanenza dei requisiti di sicurezza: è necessario che il datore di lavoro avvii processi di controllo periodico delle attrezzature circa i requisiti di sicurezza: protezione, microinterruttori, sistemi antivibranti ecc. Tale controllo è necessario venga registrato al fine di darne prova in caso di controllo. Si consiglia l’adozione di questi sistemi: checklist di verifica per le attrezzature, registro in cui archiviare le checklist compilate, calendario delle verifiche, registro delle segnalazioni per dare modo ai lavoratori di comunicare eventuali anomalie rilevate nel corso della loro attività.

Corredate di apposite istruzioni d’uso: ove necessario, il datore di lavoro deve fornire copia del libretto di istruzioni delle attrezzature o redigere delle schede informative in merito più comprensibili ed eventualmente personalizzate in base alla specifica attività svolta.

Libretti di manutenzione: ove necessario, la manutenzione delle attrezzature deve essere registrata in apposito libretto. Vista la difficoltà di dimostrare in altro modo la manutenzione, si ritiene che tale prescrizione sia applicabile a pressoché tutte le attrezzature di lavoro che presentino condizioni di sicurezza legate allo stato di manutenzione. Il libretto può anche essere una semplice raccolta delle schede di controllo.

Assoggettate alle misure di aggiornamento dei RES: in caso cambino le prescrizioni minime relative ad un’attrezzatura, e queste vengano previste come minime, il datore di lavoro aggiorna le attrezzature in oggetto. Si ricordi cosa è successo all’atto dell’emanazione dell’obbligo dei sistemi di ritenuta sui carrelli elevatori.

Registro di controllo: dove previsto, il registro deve essere conservato e aggiornato e mostrato in caso di controlli. Per alcune attrezzature, questo registro è obbligatorio (es. mezzi di sollevamento con portata superiore a 200 kg.).

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