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Molti trasformatori presentano, al loro interno, disciolti come additivi, i PCB, sostanze finalizzate ad aumentare l’isolamento elettrico. I PCB, però, sono molto pericolosi per la salute.
La normativa prevede che i detentori (persona fisica o giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB) di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 (litri), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito, devono comunicare entro il 31 dicembre 2000 (termine così prorogato dal decreto legge n. 500 del 30/12/99, art. 1 convertito in legge con modificazioni con L. 25/02/2000, n. 32) e successivamente con cadenza biennale, e comunque entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità detenute, all’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente) le informazioni.
I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
Gli apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 litri (quindi non soggetti a inventario) che risultassero contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg/Kg – 50 ppm) devono essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2005 (art. 5, comma 1, D. lgs. 209/99). Per tutti gli apparecchi soggetti ad inventario, (in base all’art. 18, comma 5 della Legge n. 62/05, che ha modificato quanto stabilito all’art. 5, commi 2 e 3 del D. lgs. 209/99), è prevista da parte dei detentori un’integrazione della comunicazione (da effettuarsi entro il 31/12/06) con l’indicazione del programma temporale di smaltimento ossia:
la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009.
Inoltre, all’art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 62/05, si precisa che solo i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.
Nel caso in cui un soggetto detenga un solo apparecchio la scadenza ultima per lo smaltimento è il 31/12/09, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi correlati.

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