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La Regione Piemonte, settore Sanità, ha emanato un documento nel quale ha raccolto le risposte a quesiti posti dagli utenti circa la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Vogliamo riportare di seguito alcune indicazioni di particolare interesse, emerse proprio dal documento, lasciando a Voi la lettura delle risposte prevedibili.

Ecco gli elementi emersi:
1) Incaricati delle emergenze (quesito 1.3): è necessario nominare, per ogni sede di lavoro e turno lavorativo, almeno due persone quali incaricati dell’antincendio e due persone, anche le stesse, quali incaricati del primo soccorso. Sebbene questa sia un’indicazione ormai assodata, vederla scritta e ufficializzata dall’ente pubblico è sicuramente una bella notizia e presa di responsabilità da parte dell’ente stesso;
2) Formazione degli incaricati del primo soccorso (quesiti 1.3, 1.15, 1.26): sono esonerati dal frequentare i corsi di formazione per incaricati del primo soccorso, i medici e gli infermieri professionali. Possono essere esonerate anche altre figure, quali volontari del soccorso, purché, dagli attestati, emerga l’equipollenza dei contenuti, rispetto a quanto previsto dal D.M. 388/03, o tale equipollenza venisse dichiarata dal docente. Altro elemento importante, in caso di mancato aggiornamento entro i termini previsti, ovvero 3 anni, l’incaricato del primo soccorso deve ripetere da capo la formazione;
3) Controlli alcolimetrici (quesito 1.8): vanno sottoposti ai controlli circa l’assenza di alcool dipendenza, le mansioni di trasporto che prevedono l’uso dell’auto per motivi di trasporto legati alla mansione. Ovvero, nel caso un lavoratore usi l’autoveicolo per motivi di servizio occasionali, non riconducibili alla specifica mansione svolta, si può escludere l’obbligo del controllo. Tale definizione sembra non concordare con altre indicazioni ed è pertanto di interesse molto elevato;
4) Formazione degli RLS (quesito 1.9): la formazione degli RLS può essere svolta da chiunque, non necessariamente da un Ente di formazione accreditato, purché in collaborazione con gli enti bilaterali o organismi paritetici;
5) Servizi igienici in cantiere (quesito 2.1): anche nei cantieri è d’obbligo la presenza di servizi igienici, spogliatoi e docce. Mentre per i bagni, è possibile stipulare convenzioni con locali pubblici (bar e ristoranti), per le docce questo non è previsto. Il quesito specifica anche che l’accordo non può essere stipulato con privati, es. alloggi;
6) Verifiche sui carrelli elevatori: viene ribadito che i carrelli elevatori non rientrano tra le attrezzature di cui all’allegato VII per le quali sono previste verifiche periodiche da parte di organismi notificati. Rimane l’obbligo della manutenzione periodica e verifica interna delle funi e delle catene (trimestrale).

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