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E’ stata emanata la Circolare n. 30 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inerente “le problematiche di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette “bracci gru””.
La circolare è dedicata a specifiche attrezzature che vengono montate sulle forche dei carrelli, alla cui estremità è presente un gancio per il sollevamento di materiale. Alcune indicazioni, però, possono risultare valide per qualsiasi accessorio da montare sulle forche.
Le prolunghe rientrano nella definizione di attrezzatura intercambiabile, pertanto, una volta assemblati, devono risultare conformi all’allegato I, compresi i requisiti di cui alla parte 4 ed è necessario esplicare le procedure di valutazione della conformità. Allegate alle prolunghe, devono essere fornite le istruzioni che specificano il tipo i tipi di carrello ai quali è destinato, le informazioni relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo e il carico massimo che può essere sollevato.
1) il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga – braccio gru – e dichiara che l’uso della stessa rientra nelle destinazioni d’uso del carrello, adempiendo a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine);
2) il fabbricante della prolunga è diverso da quello del carrello, oppure la prolunga non rientra nelle destinazioni d’uso del carrello. In questo caso la prolunga è un’attrezzatura intercambiabile quindi dovrà recare marcatura CE, essere accompagnata da dichiarazione CE di conformità, ed essere fornita di istruzioni che devono specificare il tipo o i tipi di macchina con cui si intende assemblare l’attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;
3) l’utilizzatore mette in servizio la prolunga e la assembla al carrello in suo possesso. In questo caso è l’utilizzatore che dovrà adempiere alle disposizioni della Direttiva Macchine (fascicolo tecnico, redazione dichiarazione di conformità, marcatura, predisposizione delle istruzioni).
Infine, la Circolare ricorda che, nel momento in cui si collega una prolunga braccio gru ad un carrello, questo diventa un mezzo di sollevamento e, come tale, deve essere sottoposto alle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 ad opera di enti pubblici (INAIL o ASL) o privati.

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