Nel corso del 2015 è definitivamente entrato in vigore il Regolamento CLP concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura degli agenti chimici all’interno dell’Unione Europea. Il Regolamento, oltre a modificare in maniera significativa i simboli di pericolo, ha modificato anche alcune diciture. Il D.Lgs. 39/20016, che entrerà in vigore il 29 marzo, apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008, per renderlo compatibile con la terminologia prevista dal regolamento CLP.
Ecco le principali modifiche:
- sostituzione del termine “preparati” con il termine “miscele” per intendere gli agenti chimici composti da più sostanze chimiche diverse;
- per quanto concerne gli agenti cancerogeni, il Capo II, prima applicabile alle sostanza cancerogene di categoria 1 e 2, ora è applicabile alle sostanza classificate cancerogene di categoria 1A e 1B.
Ecco riportato di seguito il testo dell’art. 1:
Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV, XXVI le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all’articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all’allegato XLII la parola: «preparati» e’ sostituita dalla seguente: «miscele» e all’articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» e’ sostituita dalla seguente: «miscela» e all’allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;c) all’articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) e’ sostituito dal seguente:“1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;”;2) il numero 2) e’ soppresso;3) il numero 3) e’ sostituito dal seguente: “3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta’ chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e’ stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;”;d) all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:1) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi e’ tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”;e) all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:1) al comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.”;2) il comma 4, e’ sostituito dal seguente: “4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.”;f) all’articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole “come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”;g) all’articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:“a) agente cancerogeno:1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonche’ sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:“b) agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.”(…)